Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4305 del 22/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4305 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 8582-2014 proposto da:
BOTTI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO
BALIVA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SISTO SALOTTI;
– ricorrente contro
MARZI MARCELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
2017
1926
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
PANARITI,
rappresentata
e
difesa
dagli
avvocati
COSTANZA GHIMENTI, PAOLO VERCESI;
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CERBI VALENTINO E ANTONIO SNC IN LIQUIDAZIONE,
elettivamente domiciliatt„ in ROMA, CIRCOV.NE CLODIA 29
presso lo studio dell’avvocato BARBARA PICCINI che li?,
Data pubblicazione: 22/02/2018
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRANDI
GIANLUIGI;
– controricorrenti non chè contro
LA MAISON DI FRANCO BARONI SAS DITTA DELLA VALLE
ROBERTO TERMOIDRAULICA GAS E RIPARAZIONI, DITTA
GIUSEPPE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3613/2013 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 03/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/07/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO.
INDIVIDUALE COSTRUZIONI GENERALI DI CAPRARA GEOM
Rilevato che :
è stata impugnata da Botti Maurizio la sentenza n.
3613/2013 delta Corte di Appello di Milano con ricorso
fondato su un unico
articolato motivo e resistito con
controricorsi separati delle sole costituite parti
intimate
Non hanno svolto attività difensiva le rimanenti parti
intimate di cui in atti.
La decisione della Corte territoriale impugnata innanzi a
questa Corte, in parziale modifica della sentenza di
primo grado n. 719/2009 del Tribunale di Pavia,
accertava la civile responsabilità, in ordine ad alcune
sole delle parti convenute in causa, per i vizi di una
villetta acquistata da Marzi Marcella.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.- Al fine di assicurare la maggiore possibile celerità del
giudizio ed assicurare la decisione senza incombenti non utili
al fine del decidere, si procede anche in assenza delle
verifica dell’intervenuta effettiva notifica del ricorso nei
confronti delle parti Della Valle elermoidraulica.
3
Marzi e Cerbi.
2.- Con l’inico motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art.
360, n. 4 c.p.c., la nullità della gravata sentenza per
violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché l’erronea motivazione
ai sensi del n. 5 dei medesimo art. 360 cit..
Quanto alla censura di erronea mbtivazione deve rilevarsi
motivo del ricorso che, pur se formulato ai sensi del n. 5
dell’art. 360 c.p.c. ( come novellato ex d.l. 83/12, conv. in I.
134/12 ed applicabile ratione temporis ), svolge, nella
sostanza, una questione di valutazione in fatto attraverso il
generico ricorso ad una “omessa valutazione di produzioni
documentali” (senza cioè specifica indicazione del “fatto
storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale
o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e
del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione
processuale tra le parti e della sua “decisività”), così
4
riducendosi in una censura che presuppone come tuttora
vigente, nel suo vecchio testo, l’art. 360, n. 5 c.p.c.”.
In ordine alla eccepita nullità
della decisione gravata
innanzi a questa Corte va rilevato la Corte territoriale non
ha omesso la pronuncia così come lamentato col motivo in
esame.
In effetti era stato , come correttamente rilevato nell’
impugnata sentenza, “il primo giudice, nella parte
dispositiva
della
sua
sentenza,
4
a
non
indicare
che (ed affermarsi il principio per cui ) ” è inammissibile il
espressamente il nominativo del Botti, a differenza di quello
di tutte le altre parti”.
Si verte, quindi, nell’ipotesi di parziale omessa pronuncia
della decisione del Giudice di prima istanza : tale vizio,
comportate eventualmente la annullabilità, ben poteva
Quest’ultima, decidendo correttamente in conformità del
costante orientamento giurisprudenziale ( Cass. n.ri
9369/2012 ; 7744/2011 ; 4488/2009 e 8870/1998 ) ha
sanato il vizio, procedendo alla decisione nel merito e
valutando correttamente la sussistenza o meno della
responsabilità del Botti quale direttore dei lavori.
La censura è, perciò, priva di fondamento.
Il motivo, quindi, va respinto nel suo complesso.
3.- Il ricorso deve essere rigettato.
4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principal a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del D.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte
5
essere ovviabili, così come lo è stato, dalla Corte di Appello.
rigetta il ricorso
e condanna il ricorrente al
pagamento in favore della due parti controricorrenti
delle spese del giudizio, determinate -per ciascuna di
esse- in C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
spese generali nella misura del 15% ed accessori
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della società ricorrente 0~,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
4 luglio 2017.
Il presidente
–
Il F
rio Giudiziario
“a NE’Rl
come per legge.