Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4305 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10862-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLO DE VIVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata l’08/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata il giorno 8/2/2017, la Corte d’appello di Bari ha accolto l’impugnazione proposta da P.G. contro la sentenza del tribunale della stessa sede e, per l’effetto, ha ordinato all’Inps di riscrivere l’appellante nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l’anno 2005, accreditando la relativa contribuzione;

a fondamento del decisum, per quel che rileva in questa sede, la Corte ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame la disposizione di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22, che impone, a pena di decadenza, alla parte che intende proporre azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del detto decreto di azionare il relativo diritto nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dei provvedimenti, sul presupposto che, alla data di proposizione del ricorso giudiziario (1/5/2009), la disposizione di cui all’art. 22 citata non era in vigore essendo stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24, convertito in L. n. 133 del 2008 e ripristinata dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 5, convertito in L. n. 111 del 2011; contro la sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo, cui resiste con controricorso il lavoratore;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in punto di fatto, è opportuno precisare che, come risulta dal ricorso per cassazione e non è contestato dal controricorrente, il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro è stato adottato dall’Inps in data 21/1/2009, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato in data 31/10/2011 (dovendosi intendere frutto di errore materiale la data del 1/5/2009 riportata nel corpo della sentenza a pag. 3); secondo l’Inps, il lavoratore sarebbe decaduto perchè i centoventi giorni previsti dall’art. 22 per proporre l’azione giudiziaria erano scaduti;

il ricorso, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, conv. con modif. nella L. n. 83 del 1970, e di altro complesso normativo, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, perchè la Corte territoriale ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e il ricorso in esame non offre elementi per mutare l’orientamento;

la questione sollevata in questa sede è stata infatti esaminata compiutamente da Cass. 19/12/2016, n. 26161, seguita da Cass. 10/10/2017, n. 23703, da Cass. 25/06/2018, n. 16661, e, da ultimo, da Cass. 6/9/2018, n. 21737, alle cui motivazioni, pressochè sovrapponibili, si rinvia anche ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., in quanto interamente condivise;

va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui ” In materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall’impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1970, è stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008, che fa salva l’applicazione dei della L. n. 246 del 2005, art. 14, commi 14 e 15, ma non del comma 17, la cui lett. e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale”;

la norma sulla decadenza di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22 ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011), sicchè essa non è stata operante limitatamente al periodo dal 21/12/2008 al 5/7/2011;

il ricorso giudiziario, depositato il 31 ottobre 2011, è stato proposto dopo l’entrata in vigore della suddetta norma ma prima della scadenza del termine di centoventi giorni, a far tempo dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, in applicazione dell’art. 252 disp.att. c.c., comma 1, sicchè anche sotto tale profilo l’azione può ritenersi tempestiva (sull’applicabilità dell’art. 252 disp.att. c.p.c., Cass. n. 16661/2018);

in applicazione del criterio della soccombenza il ricorrente deve essere tenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.;

poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro2 2.000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese generali e altri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avvocato Marcello De Vivo, anticipatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020

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