Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4305 del 20/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, n. 4305
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8994/2015 proposto da:
R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sè
medesima;
– ricorrente –
e contro
C.M.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il
22/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.
La Corte:
Fatto
OSSERVA
R.C. ha presentato, in proprio e senza l’assistenza di un difensore, ricorso per cassazione avverso provvedimento di rigetto del reclamo proposto dalla R. nei confronti delle decisioni del Tribunale su procedimento ex art. 710 c.p.c., avviato dall’ex marito della R. C.M..
Con il ricorso la parte personalmente lamenta una serie ampia di violazioni nelle decisioni del Tribunale di Bergamo.
Nel costituirsi la R. non ha depositato alcun documento, non ha prodotto, secondo i criteri di legge, il provvedimento asseritamente impugnato, non ha provveduto ad alcun forma di notifica del ricorso nei confronti del C..
Il pubblico ufficiale che ha ricevuto il ricorso presentato in proprio dalla R. ha attestato formalmente che nell’ambito del fascicolo di ufficio è assente qualsiasi documentazione, così come la nomina di difensore, con conseguente impossibilità di reperire un indirizzo PEC.
Questa Corte si è già pronunciata in materia affermando che: “E’ inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma dell’art. 82, comma 3, e art. 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881, e art. 6, comma 3, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile..” (Cass. 23925/2012, Cass. 26133/2014).
I principi richiamati evidenziano dunque la ricorrenza di una causa di inammissibilità del ricorso, in considerazione della assenza di un difensore, nominato con procura speciale secondo le previsioni di legge, così come della assenza di qualsiasi prova in ordine all’avvenuta notificazione del ricorso alla controparte.
Considerato che in conclusione il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese.
Sussistono le condizioni per il pagamento del doppio contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater. Deve essere disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti ai sensi del D.P.R. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017