Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4305 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20353-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

EVOLUTION BIKES SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCIO MODESTO MARIA ROSSI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 784/3/2020 della COMMSSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La CTR della Campania con sentenza n. 784/2020 rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso della società Evolution bikes s.r.l. avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2014 con il quale l’Ufficio rettificava il reddito di impresa, il valore della produzione ed il volume d’affari.

Il giudice di appello rilevava che la delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo era da ritenersi nulla perché il provvedimento che la disponeva, pur indicando i funzionari abilitati, aveva carattere generale ed era privo di specificazione sia sul piano della determinazione dell’oggetto sia sul piano della individuazione del funzionario.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidata ad un unico motivo cui non replica la contribuente che rimane intimata. Con un unico articolato motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, anche con riferimento alla L. n. 241 del 1990, artt. 21 septies, 21 octies e 21 nonies, nonché al Reg. dell’Amministrazione, art. 24, comma 2, e all’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto generica la delega di firma per la mancata individuazione della persona fisica delegata e dell’oggetto della delega.

Il motivo è fondato.

In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012. (Principio affermato ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3)” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22810 del 09/11/2015, Rv. 637349 – 01; conf. Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 5177 del 26/02/2020, Rv. 657340 – 01).

“La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (Cass., n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414 – 01 2021 n. 34940).

Si deve pertanto affermare che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass., 20 giugno 2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa.

L’accoglimento del ricorso, per le indicate ragioni, comporta la cassazione dell’impugnata decisione, con rinvio alla C.T.R. della Campania, che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra enunciato, provvedendo, altresì, in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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