Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4304 del 22/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4304 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 10898-2014 proposto da:
MANGANO GIANFRANCO, domiciliato in ROMA P.ZA CAVOUR
presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONINO LO PINTO;
– ricorrente contro
GUELFOKASA SRL;
– intimato 2017
1924
avverso la sentenza n. 4362/2012 del TRIBUNALE di
PALERMO, depositata il 12/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.
Data pubblicazione: 22/02/2018
Rilevato che :
è stata impugnata, con ricorso di Mangano Gianfranco, la
sentenza n. 4362/2012 del Tribunale di Palermo a seguito
dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis
c.p.c. resa, come in atti, dalla Corte di Appello di quella
il ricorso . è fondato su quattro ordini di motivi e non è
resistito dalla parte intimata Guelfoxa S.r.l. ;
il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che
1.= Con ilpr,i mo motivo del ricorso si censura,
dl
sensi
dell’art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione e falsa
applicazione degli artt. 1385 e 1454 c.c..
Secondo parte ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto
accogliere la domanda attorea stante l’inadempimento della
Guelfocasa a seguito della volontà di adempiere
manifestata dall’attore.
2.- Con il secondo motivo del rico -so si deduce il vizio di
violazione e falsa applicazione di legge (in riferimento agli
artt. 1454 e 1455 c.c.), nonché l’omesso esame di un fatto
decisivo.
stessa Città ;
Per parte ricorrente il Tribunale avrebbe errato poichè
doveva rigettare la domanda di risoluzione della Guelfocasa.
3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa
applicazione di legge (in riferimento agli artt. 1385 c.c.).
La doglianza di cui la motivo attiene al fatto che – secondo
dovuto rigettare la domanda di ritenzione della caparra
confirmatoria…..”
4.-
Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per addotto
errore nella determinazione delle spese a favore della parte
appellata contumace.
5.-
Dato doverosamente conto, in breve , dei motivi del
ricorso la Corte deve osservare quanto segue.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente.
Esso, infatti, risulta avviato per la notifica il 18 aprile 2014
e, quindi, ben oltre il termine di sessanta giorni rpescritto
dall’art. 348 ter c.p.c., termine decorrente -nell’ipotesidalla data di comunicazione dell’ordinanza della Corte di
Appello , avvenuta , per espressa affermazione dello stesso
ricorrente ( v. : pp. 2 e 7 del ricorso) il 22 ottobre 2013.
Il ricorso è stato, per di più, formulato in violazione del
principio per cui la mancata esposizione dei (rilevanti) motivi
di appello comporta l’inammissibilità del ricorso medesimo,
3
la prospettazione di parte ricorrente “il Tribunale avrebbe
(Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza 26 ‘marzo 2015
n. 6140 ,
nonchè Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza 23 dicembre 2016 n.
26936)
6.- Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
epte- dell’ulteriore importo a titolo di
ricorrente
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del D.P.R.
n. 115/2002.
P.Q. M.
La Corte
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento,
da
parte
del . ricorrente
–
p Fi nei pa Fe;
–
–
–
–
-4–
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma
del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
4 luglio 2017.
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Il Presidente
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