Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4304 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35670-2018 proposto da:

D.M.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8104/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

MARCHESE GABRIELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.M.O., con ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., agiva per l’accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, della pensione di invalidità nonchè dello status di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità;

il c.t.u. officiato riteneva sussistente solo la condizione di persona portatrice di handicap in situazione di gravità; pertanto, manifestato il proprio dissenso, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6;

il Tribunale di Roma, con sentenza del 24.10.2018, rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dei diversi requisiti sanitari;

D.M.O. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi;

l’I.N.P.S. ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 149 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del diritto (recte: del requisito sanitario relativo) allo status di handicap con connotazione di gravità, della L. n. 104 del 1992, ex art. 3, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da quella di giustizia, come riconosciuto dal consulente incaricato dell’accertamento tecnico preventivo;

il motivo è fondato;

va premesso che, come risulta dagli atti di causa, puntualmente trascritti nelle parti utili a reggere le censure, in sede di ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, la ricorrente, contestando l’accertamento (pur parzialmente favorevole) ottenuto all’esito del procedimento di cui al medesimo art. 445 bis c.p.c., oltre a chiedere che fosse accertata la condizione di invalidità al 100% e di impossibilità a deambulare e/o di necessaria assistenza continua nello svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana (condizioni sanitarie legittimanti, in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento) dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa o da diversa data ritenuta di giustizia (cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione, con riferimento allo svolgimento del processo di opposizione), aveva richiesto che, in ogni caso, fosse “dichiara(to) il diritto (…) allo status di handicap grave, della L. n. 104 del 1992, ex art. 3, comma 3, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa o da quello di giustizia, come già riconosciuto dal consulente medico legale del procedimento iscritto (…)”;

il Tribunale su tale ultima domanda, disattesa quella avanzata in via principale, non si è pronunciato;

ciò posto, questa Corte, comunque, con specifico riferimento al procedimento delineato dall’art. 445 bis c.p.c., ha già chiarito (Cass. n. 3377 del 2019) che al giudice della opposizione (id est: al giudice adito ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6) è rimesso l’accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione;

in caso contrario, ritenendo cioè che il giudizio investa esclusivamente i motivi di contestazione, si determinerebbe, nei casi di parziale disaccordo sulla ctu, l’assenza di ogni accertamento giudiziario in relazione alla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell’accertamento tecnico preventivo, stante la impossibilità di emettere un decreto di omologa (v. Cass. n. 3377 cit.); una tale opzione interpretativa si porrebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell’art. 445 bis c.p.c., con la finalità deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio;

il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, dunque, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare, nella sentenza definitiva del giudizio, anche i fatti non contestati dalle parti;

il secondo motivo, che riguarda la statuizione sulle spese, resta assorbito;

in conclusione, la sentenza impugnata va cassata, in accoglimento del primo motivo, e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Roma affinchè accerti il requisito sanitario in conformità ai principi di diritto sopra esposti;

il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia – anche per le spese – ad altro giudice del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020

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