Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4304 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/02/2017),  n. 4304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17172/2016 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del curatore fallimentare,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TINTORETTO, 88, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MIANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato RICCARDO CONTI;

– ricorrente –

e contro

CSSG STRATEGIE IMMOBILIARI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4526/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata l’08/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Il Fallimento (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo,illustrato con memoria, avverso la sentenza n. 4526/16 di questa Corte lamentando di essere esso fallimento controricorrente in quel giudizio e che, pur essendo rimasto vincitore, la condanna alle spese era stata disposta, con evidente errore materiale, a carico di esso resistente anzichè della ricorrente.

La richiesta in questione risulta fondata. Il ricorso della ricorrente CSSG Strategie Immobiliari è stato infatti respinto, onde è evidente che le spese andavano poste a carico di quest’ultima ed a favore del resistente fallimento secondo il principio della soccombenza enunciato della parte motiva.

La sentenza va quindi corretta come da dispositivo.

Nulla per le spese (v. Cass 10203/09).

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 4526/16 ordinando che al terzo rigo del dispositivo la parola “ricorrente” dopo le parole “in favore della società” sia corretta in “resistente”.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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