Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4304 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19265-2020 proposto da:

G.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati FRANCESCO D’ANGELO, PIERO G.;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 3/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

Con sentenza depositata in data 3.1.2020, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da G.M. avverso la sentenza n. 1028/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva rigettato il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento con i quali l’Ufficio rettificava i maggiori redditi da fabbricati non dichiarati per l’annualità 2012.

Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 132 c.p.c., la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice relatore.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR posto a carico dell’appellante l’onere del pagamento della rendita fondiaria gravante sugli immobili pur nella carenza del titolo di proprietà. Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

Modificando l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale sottoscritta solo dal presidente (non in qualità di estensore) o dall’estensore, rende la predetta sentenza viziata da nullità insanabile ex art. 161 c.p.c., comma 2, che può essere fatta valere anche in sede di giudizio di cassazione e, ove non allegata dalla parte, rilevata anche d’ufficio dalla Corte, con annullamento del provvedimento impugnato e rimessione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione priva di sottoscrizione (così, da ultimo, Sez. 6-L, Ord. n. 22705 del 08/11/2010, Rv. 615100), Sez. U, n. 11021 del 20/05/2014, Rv. 630706, ha affermato il principio secondo il quale la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2, deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata.

La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva della sottoscrizione del relatore è pertanto affetta da nullità sanabile, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, sicché, convertendosi il vizio in motivo di impugnazione, fatto valere con il ricorso per cassazione deve essere disposto il rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale procederà alla rinnovazione della decisione conclusiva del grado, ovvero, ad una nuova pronuncia della sentenza (Cass. n. 9440/2017; Cass. n. 8817/2017;2021 nr 6152). La trattazione degli altri motivi è assorbita.

Le spese della presente fase di giudizio saranno liquidate in sede di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, in esso assorbiti l’altro; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

 

 

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