Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4303 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi

128, presso l’avv. ZAPPULLA Giovanni che, unitamente all’avv. BURGIO

Aldo, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo), Sez. 32, n. 14/32/99 dell’1 febbraio 1999,

depositata il 19 aprile 1999, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;

Vista l’istanza dell’Avvocatura Generale dello Stato con la quale si attesta che il contribuente ha definito la controversia ai sensi della L. n. 413 del 1991, pagando gli importi dovuti e si chiede che venga dichiarata l’estinzione del giudizio;

Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA