Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4303 del 23/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4303
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi
128, presso l’avv. ZAPPULLA Giovanni che, unitamente all’avv. BURGIO
Aldo, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia (Palermo), Sez. 32, n. 14/32/99 dell’1 febbraio 1999,
depositata il 19 aprile 1999, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;
Vista l’istanza dell’Avvocatura Generale dello Stato con la quale si attesta che il contribuente ha definito la controversia ai sensi della L. n. 413 del 1991, pagando gli importi dovuti e si chiede che venga dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ritenuto che trattandosi di definizione per condono sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010