Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4303 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4303 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 17542-2013 proposto da:
MALINVERNI
GIANLUCA

GIOVANNA

(MLNGNN48P70D845Z),

(GRNGLC70R21F205K),

(GRNGLG73C17A010K),
(GRNLNR74P62A010I),

GORINI

GORINI
GIANLUIGI
ELEONORA

GORINI
GORINI

MARIA

CRISTINA

(GRNMCR76C60A010U), GORINI ALESSANDRO
(GRNLSN82C30A010R), elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE

PLACIDI,

rappresentati

e

difesi

dagli

avvocati FRANCESCO CANDITO, ANNA MARANGONI;
– ricorrenti contro

BOSSI ELEONORA (BSSLNR64M42F205R), TAMBORINI ROBERTO

Data pubblicazione: 22/02/2018

(IMBRRT5OR11L773E), elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAllA PRATI DEGLI STROZZI 26, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO MORICONI, rappresentati e
difesi dall’avvocato LINO ACCORSI;
– controricorrenti

di MILANO, depositata il 19/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.

avverso la sentenza n. 807/2013 della CORTE D’APPELLO

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 807/2013 della Corte di

Appello di Milano con ricorso fondato su tre ordini di motivi e
resistito con controricorso delle parti intimate .
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
Gli odiern0 contro ricorrenti Bossi/Tamburini citavano, come
da atti, in giudizio i confinanti Malinverni Giovanna e Gorini
Antonio deducendo la realizzazione a danno della loro
proprietà della “costruzione di una serie di opere in
violazione delle norme sulle distanze legali”.
L’adito Tribunale di Pavia ordinava la chiusura di una porta e
finestra sul porticato dei Bossi-Tarnborini ed il ripristino dello
status quo ante.
La Corte di Appello di Milano rigettava, con la sentenza oggi
impugnata, il gravame interposto dagli eredi del Gorini e
dalla Malinverni.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Le parti ricorrenti hanno depositato memoria si sensi
dell’art. 378 c.p.c..

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto

Considerato che :
1.-

Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di

violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c.,
deducendo il difetto di legittimazione passiva del Gonfi
Antonio, in origine, ed , ora, dei suoi eredi in ordine alla

a servizio di particella di proprietà esclusiva della Malinverni.
Il motivo non può essere accolto.
Entrambi i giudici del merito si sono fatti carico di esaminare
e risolvere correttamente la sollevata eccezione di difetto di
legittimazione passiva.
In particolare è stato , con correttezza, evidenziato che la
domanda in origine proposta riguardava “una serie di opere”
insistenti su vari subalterni anche della Malinverni, oltre che
del Gorini.
Conseguentemente, quindi, la Corte distrettuale ha deciso
per l’insussistenza dell’eccepita carenza di legittimazione.
In conclusione l’accertamento di fatto, correttamente svolto
dal Giudice del merito, quanto alla ricorrenza di domanda
che coinvolgeva varie opere escludeva la

fondatezza

dell’eccepito difetto di legittimazione.
Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il
punto decisivo della controversia.
4

chiusura della porta e della finestra di cui in narrativa, poste

La doglianza relativa alla pretesa carenza motivazionale
della gravata è inammissibile poiché presuppone come
ancora esistente (ed applicabile nella concreta fattispecie) il
controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza nei
termini in cui esso era possibile prima della modifica

convertito nella L. n. 134/2012, essendo viceversa
denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto
decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti,
rimanendo -alla stregua della detta novella legislativaesclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione ( Cass. civ., SS.UU., Sent. n.
8053/2014).

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di
violazione dell’art. 2729 c.c..
Il motivo, invero di non facile intelligibilità, appare riferirsi
alla questione relativa all’esistenza della porta di accesso al
mappale 103 ed alla ricorrenza di “presunzioni gravi, precise
e concordanti dell’esistenza della stessa”.
Il motivo, nella sostanza, tende ad una rivalutazione di
circostanze di fatto già correttamehte valutate (specie alle
pp., 4 e 5 della impugnata sentenza) dalla Corte del merito
al Nine di conseguire la sostituzione del proprio
apprezzamento, di parte, di circostanze di fatto rispetto a
quello proprio del Giudice.
5

dell’art. 360, n. 5 c.p.c. apportata dal D.L. n. 83/2012,

Il motivo è, quindi, inammissibile. .
4.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
5.-

Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si

determinano così come in dispositivo.
6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei

unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso

e condanna, in solido, le parti

ricorrenti al pagamento in favore di quelle
controricorrenti delle spese del giudizio, determinate
in C 2.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15% ed accessori come per
legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

6

ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

23 giugno 2017.

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