Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4303 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34539-2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA

MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3347/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

MARCHESE GABRIELLA.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

con sentenza del 23.5.2018, la Corte d’Appello di Napoli ha respinto il gravame interposto da T.A. avverso la decisione del Tribunale di Napoli Nord che, a sua volta, aveva condannato l’INPS al pagamento di Euro 3.494,89, a titolo di ratei assistenziali maturati nel periodo 13 marzo 2013/settembre 2013 e compensato, per metà, le spese di lite;

la corte di Appello, cui era devoluta unicamente la questione della compensazione delle spese di lite, riteneva corretta la statuizione di primo grado “in considerazione del limitato arco temporale di riferimento”;

avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito, T.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

RILEVATO

CHE:

con l’unico motivo, parte ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;

pacifici sono i fatti di causa; la domanda, introdotta con ricorso del 26.5.2016, di condanna al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento, per il periodo dal 15.3.2013 al 16.9.2013, sulla base di un decreto di omologa del requisito sanitario reso dallo stesso Tribunale, e regolarmente notificato all’INPS, è stata integralmente accolta;

la ricorrente censura la statuizione con cui la Corte territoriale ha giudicato corretta la decisione di primo grado di compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, pur in difetto dei presupposti di legge;

il motivo è fondato;

la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado viola l’art. 92 c.p.c., nel testo (applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento introdotto nel 2016) novellato dal D.L. n. 132 del 2014; alla stregua di detta disposizione, la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonchè – per effetto della Corte Cost., sentenza 7 marzo 2018, n. 77 – nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2, (Cass. n. 4696 del 2019);

con tutta evidenza, a nessuna delle suddette ipotesi è riconducibile la ragione giustificativa resa dai giudici di merito; i ratei della prestazione assistenziale, oggetto di domanda, sono stati riconosciuti interamente; la quantità di essi, maggiore o minore che fosse, rilevava ai soli fini della determinazione del valore della causa;

il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che, nel procedere a nuovo esame della controversia, si atterrà al principio per cui ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche recate dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla Corte Cost., sentenza n. 77 del 2018, la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2;

al giudice di rinvio è rimessa anche la statuizione delle spese del

giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020

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