Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4303 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/02/2017),  n. 4303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17014/2016 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso la sentenza n. 4850/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

R.L. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, avverso la sentenza n. 4850/15 con cui la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 702 quater c.p.c., proposto dal R. avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 10.3.15.

La Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Interno non si sono costituiti in giudizio.

Va preliminarmente osservato che al ricorrente è stato dato regolare avviso della odierna udienza tramite il deposito in cancelleria della comunicazione non essendo risultato possibile l’invio della notifica non essendo stato rinvenuto il codice fiscale dello stesso.

Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo lo stesso non risulta essere stato notificato alle controparti nelle forme di legge.

E’ stata infatti effettuata dalla parte personalmente una notifica a mezzo fax alla Avvocatura dello stato che costituisce una modalità non prevista dal nostro ordinamento.

In secondo luogo, il ricorso è stato sottoscritto dalla parte personalmente e non da difensore patrocinante innanzi a questa Corte, non risultando in ogni caso documentata la qualità di avvocato del ricorrente.

In terzo luogo, il ricorso non contiene censure specifiche alle motivazioni in ragione delle quali la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.

A tale proposito il giudice di secondo cure aveva rilevato: 1) che il R. non aveva i requisiti per apprestare la difesa ex art. 86 c.p.c., ed era provo di avvocato difensore; 2) che il ricorso introduttivo di primo grado ex art. 702 bis c.p.c., non risultava avere i requisiti formali richiesti dal predetto articolo; 3) che la notifica del ricorso del 6.5.15 era inesistente in quanto effettuata dalla parte personalmente e non dall’Ufficale giudiziario.

Il ricorrente si limita a riproporre la richiesta di accertamento del proprio diritto di elettorato attivo e passivo con istanza di rimessione alla Corte costituzionale senza svolgere argomentazione nei confronti delle tre citate rationes decidendi.

Quanto alla predetta istanza, la stessa è inammissibile per mancanza di rilevanza a causa delle dianzi esposte ragioni di inammissibilità del ricorso.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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