Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4303 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18073-2020 proposto da:

ISTITUTO DELLE ROSINE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio dell’avvocato MARIA SONIA VULCANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO GARAVOGLIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1151/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

Agenzia delle Entrate ricorreva, con due motivi, nei confronti dell’Istituto delle Rosine, che si era costituito con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 231/22/2015, depositata il 19 febbraio 2015, che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento con il quale era stata accertata una maggiore imposta Ires a carico del contribuente, in conseguenza del mancato riconoscimento, D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, dell’aliquota dimezzata.

L’Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che la CTR avrebbe riconosciuto l’applicabilità del beneficio in forza di un criterio meramente soggettivo – la qualifica dell’ente – senza prendere in considerazione la natura dell’attività concretamente svolta.

Con ordinanza n. 25586/2005 questa Corte cassava la decisione con rinvio alla CTR del Piemonte.

La causa veniva riassunta dall’Istituto delle Rosine nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e decisa dalla CTR del Piemonte con sentenza n. 1151/2019 con la quale è stata ritenuta legittima la pretesa impositiva.

Avverso tale pronuncia l’Istituto delle Rosine propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Si denuncia in particolare la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR esteso il principio di diritto enunciato dalla Corte anche ai redditi derivanti da locazioni immobiliari mentre lo stesso avrebbe potuto essere applicato unicamente all’attività di gestione del pensionato ” R.G.” unica attività commerciale non prevalente.

La ricorrente in prossimità dell’udienza camerale depositava atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese cui l’Avvocatura ha prestato adesione.

Il procedimento ai sensi dell’art. 390 c.p.c., va pertanto dichiarato estinto e le spese vanno compensate avendo l’Agenzia aderito alla richiesta della ricorrente (art. 391 c.p.c.).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

 

 

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