Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4302 del 22/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4302 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 12566-2012 proposto da:
MAMAZZA

GIOVANNI

MMZGNN41M06C297M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARIO PANI 37, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE CAUDULLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIAGRAZIA CARUSC;
– ricorrente ?017
4754

contro

GAMBITTA SEBASTIANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato NATALE NAPOLI;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 22/02/2018

LO VOI ROSALIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 314/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 23/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ORICCHIO;

CONSIDERATO in FATTO
Lo Voi Rosana conveniva nel 1999 in giudizio innanzi al
Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Giarre Mamazza
Govanni e Gambitta Sebastiana.

L’attrice esponeva che con scrittura privata del 22 settembre

con la Gambitta, aveva promesso di venderle due unità
immobiliari site in Riposto ed in atti specificamente individuate e
che, al fine di varie vicende, il promittente venditore e la di lui
coniuge non si presentavano -sebbene diffidati-a stipulare l’atto
pubblico di trasferimento dei beni promessi in vendita.
L’attrice chiedeva, quindi, l’emissione di sentenza ex art. 2932
c.c. in proprio favore salvo il diritto all’eventuale risoluzione del
contratto preliminare del 1999.
Costituitosi in giudizio, il Mamazza non si opponeva alle
domande attoret ed instava affinché la Gambitta rispondesse del
fatto che egli non aveva potuto adempiere.
La Gambitta chiedeva il rigetto delle domande poste nei suoi
confronti in quanto iiiva di qualsiasi legittimazione passiva.
L’adito Tribunale di prima istanza con sentenza in data 8/9
giugno 2009, dichiarava risolto il preliminare de quo per
inadempimento del promittente venditore e rigettava le domande
proposte nei confronti della Gambitta.

1989 il Mamazza, coniugato in regime di comunione dei beni

Avverso la suddetta sentenza, di cui chiedeva la riforma,

interponeva appello il Mamazza insistendo nelle istanze già
formulate in primo grado e comunque perché in ogni caso le
condanne emesse in favore della Lo Voi fossero poste anche a

L’adita Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 314/2012,
accoglieva parzialmente l’appello del .Mamazza rideterminando
la somma dovuta, a titolo di restituzione, in € 26.000,42,
accoglieva l’appello incidentale della Gambitta con condanna
della Lo Voi alla refusione in favore della prima delle spese di
lite di primo grado, nonché con condanna del Mamazza e della
Lo Voi alla refusione in favore dell’Erario delle spese sostenute
per la difesa della Gambitta nel giudizio di secondo grado,
compensando le spese del giudizio fra il Mamazza e la Lo Voi.
Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte etnea il
Mamazza ricorre con atto affidato a due articolati e promiscui
motivi, resistito con controricorso dalla Gambitta.
Non ha svolto attività difensiva la rimanente parte intimata.
Come da ordinanza interlocutoria del 10 novembre 2016 la
causa, già fissata per la trattazione in pubblica udienza, veniva

rinviata a nuovo ruolo stante la necessità della formazione di un
collegio con differente composizione.

4

carico della Gambitta.

RITENUTO in DIRITTO
1.- Con l’articolato primo motivo del ricorso si censura
promiscuamente il vizio di “violazione e falsa applicazione
dell’art. 177 c.c., dell’art. 180 c.c., dell’art. 184 c.c. e dell’art.

, nonché

violazione di legge, motivazione erronea, insufficiente e

contraddittoria su di un punto decisivo della controversia”.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
“violazione e falsa applicazione degli artt. 180 c.c., dell’art. 115
c.p.c., dell’art. 116 c.p.c, dell’art. 184 c..c, dell’art. 184 bis c.p.c.
con riferimento all’art. 360 un. 3 e 5 c.p.c., nonché violazione di
legge , motivazione errata, insufficiente e contraddittoria su un
fatto decisivo della controversia
3.- I due motivi, stante la loro connessione, possono essere
trattati congiuntamente.
Le doglianze, nel loro complesso sottese ad entrambi i motivi,
attengono, in sostanza, alla lamentata esclusione della Gambitta
dal dover rispondere nei confronti della Lo VOI -in via solidale
con il ricorrente- per il mancato perfezionamento del preliminare
dQquo.
La censura non è fondata.

5

2932 c.c. con riferimento all’art. 360, un. 3 e 5

E’ corretto, infatti, il rigetto della pretesa del Mamazza, secondo
cui doveva rispondere dell’inadempimento lamentato dalla Lo
Voi anche la Gambitta.
Stanti gli effetti meramente obbligatori del contratto preliminare

Lo Voi la stessa unità immobiliare oggetto di precedente
preliminare, cui la Gambitta era estranea, con tale Mostaccio)
è del tutto infondata la pretesa del Mamazza di cui al motivo.
Del tutto irrilevante è, poi, il riferimento di cui al ricorso in
esame alla circostanza del consenso che sarebbe stato prestato
dalla coniuge Gambitta al contratto preliminare per cui è causa ,
atteso — come già detto- gli effetti meramente obbligatori
nascenti da quest’ultimo.
Il riferimento alla norma ,invocata dal ricorrente, di cui all’art.
184 cc, è , per di più, del tutto errato in quanto quella norma si
riferisce ad altra fattispecie ovvero all’ipotesi in cui vi sia stato
trasferimento di bene già entrato a far parte della comunione
legale fra coniugi, ma ceduto da uno solo dei due coniugi
(peraltro in tale ipotesi, comunque differente da quella in esame,
l’atto posto in essere dal singolo coniuge sarebbe valido ed
efficace e soggetto, ai sensi della detta norma, alla sola
annullabilità richiesta tempestivamente dall’altro coniuge).

6

sottoscritto dal Mamazza (che ebbe a promettere in vendita alla

In tal senso risulta corretto il riferimento al relativo principio
enunciato dall’impugnata sentenza e di cui a Cass. n. 1252/1995.
Peraltro quel principio risulta più volte ribadito dalla
giurisprudenza di questa Corte ( ex plurimis : Cass. n.ri

principi né esposto valide ragioni idonee a mutare il consolidato
orientamento di questa Corte.
I motivi, in quanto infondati, vanno perciò respinti.
4.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come
da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore della controricorrente delle spese del giudizio,
determinate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre
spese generali nella misura del 15% ed accessori come per
legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione il 19 giugno
2017
9
Il Consigliere Esteiisore

Il Presidente

7

12923/2012 e 9888/2016), né parte ricorrente ha enunciato altri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

22 FEB. 2018

Roma,

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