Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4302 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 4302 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 3157-2008 proposto da:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

06382641006,

quale successore a titolo universale della Rai
Radiotelevisione Italiana – Societa’ per Azioni, a
seguito di fusione per incorporazione di quest’ultima
in
2012
4108

RAI

HOLDING S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo
studio

degli

avvocati

SCOGNAMIGLIO

RENATO

e

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la rappresentano e difendono
unitamente agli avvocati FRANZO GRANDE e RUBENS

Data pubblicazione: 21/02/2013

ESPOSITO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SOBACCHI MAURIZIO;
– intimato –

SOBACCHI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato
D’AMATI DOMENICO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BONESCHI LUCA, giusta delega
in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

06382641006,

quale successore a titolo universale della Rai
Radiotelevisione Italiana – Societa’ per Azioni, a
seguito di fusione per incorporazione di quest’ultima
in RAI HOLDING S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo
studio

degli

avvocati

SCOGNAMIGLIO

RENATO

e

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la rappresentano e difendono
unitamente agli avvocati FRANZ() GRANDE e RUBENS
ESPOSITO giusta delega in atti;

controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 98/2007 della CORTE D’APPELLO

sul ricorso 7813-2008 proposto da:

di MILANO, depositata il 02/02/2007 r.g.n. 128/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito

l’Avvocato

PORCELLI

VINCENZO

per

delega

udito l’Avvocato D’AMATI GIOVANNI per delega D’AMATI
DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso principale per quanto di
ragione, rigetto del ricorso incidentale.

SCOGNAMIGLIO RENATO;

Udienza 4.12.2012, causa n. 5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano con sentenza del 16.4.2004, in parziale accoglimento del ricorso di
Sobacchi Maurizio , dichiarava la Rai spa parzialmente inadempiente agli obblighi derivanti dal
CCNL giornalisti e la condannava al risarcimento dei danno liquidato nel 30% della retribuzione
mensile a partire dal 1.8.2010, con interessi e rivalutazione dalla rispettive scadenze. li
Sobacchi aveva lamentato che la RAI, pur avendolo inquadrato come giornalista redattore
ordinario ( a seguito di precedente contenzioso che aveva affermato tale diritto) ) o aveva
trattato sotto vari profili come un mero tele cinema-operatore.
La Corte di appello di Milano con sentenza del 23.11.2006 rigettava l’appello del Sobacchi e
l’appello incidentale della RAI.
La Corte territoriale riteneva la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui si era
accertato un mancato riconoscimento dell’attività giornalistica svolta (come accertato dal
giudicato intervenuto tra le parti) › per avere la RAI omesso di riconoscere la “paternità ” del
servizio svolto attraverso le immagini. Circa, invece, la pretesa clequalificazione subita dal
Sobacchya mancata attribuzione da parte della Rai di un posto fisso era giustificata in
relazione alle mansioni in concreto svolte dall’appellante in via principale; tali specifiche
mansioni giustificavano anche la mancata assegnazione di conduzioni radio e video per il
Gazzettino padano e per il TG regionale e che non fosse stata riservata al lavoratore un’area
tematica. Infine appariva equa la determinazione in via equitativa del danno subito.
Per la cassazione di tale sentenza pro sone ricorso la Rai con sei motivi, resiste il Sobacchi con

controricorso ír•
• • OS o ricorso incidentale con 3 motivi . Le parti hanno depositato
memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale si allega la violazione o falsa applicazione dell’art.
2103 c.c. anche in relazione all’art. 2087 c.c. , alla legge n. 69/63, al DPR 649/76 nonché all’art.
7 L. n. 633/41. La Corte di appello aveva riconosciuto il diritto del Sobacchi a firmare il servizio
nel suo complesso e non soltanto di essere riconosciuto come autore delle immagini.

R.G. 3157/08 e 7813/08

IL motivo appare infondato. La Corte territoriale ha infatti ricordato come la natura
giornalistica dell’attività svolta dal ricorrente fosse già stata riconosciuta da precedente
giudicato tra le parti: in virtù di tale giudicato il Sobacchi ha lamentato che la Rai non aveva
acconsentito a far emergere la sua paternità del servizio attraverso le immagini e cioè
indicando il suo nome accanto a quella del giornalista che effettuava il commento scritto,
mortificando così quell’equivalenza professionale già riconosciuta in sede giudiziaria, tesi
accolta dalla Corte. La sentenza pertanto appare congruamente e logicamente motivata con
riferimento all’accertamento già effettuato delle natura delle mansioni svolte dal Sobacchi del

consequenziale; le censure appaiono sul punto generiche e inconferenti in quanto non dirette
in alcun modo a criticare il presupposto del ragionamento svolto dalla Corte.
Con il secondo motivo si allega la carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad
un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La sentenza impugnata era stata motivata

per

relationem a quella di primo grado e non emergeva in alcun modo che si fossero esaminati i
rilievi posti con l’atto di appello circa la non attribuibilità del servizio in quanto tale al
telecineoperatore giornalista.
Il motivo appare infondato in quanto, sia pure sinteticamente, la Corte di appello indica
chiaramente che l’equivalenza professionale tra giornalisti autori del commento scritto e
giornalisti che effettuavano ) come il Sobacchi,un commento per immagini del medesimo
servizio era già stata riconosciuta in sede giudiziaria ( il Sobacchi risulta effettivamente
inquadrato a seguito di tale accertamento giudiziario come redattore ordinario) e che pertanto
l’aspetto denunciato nell’ulteriore ricorso emergeva essere un aspetto specifico e particolare
del ” giusto riconoscimento” dell’attività giornalistica già risultante da giudicato. Posto che la
giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che ” la motivazione ” per relationem” è
ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il
controllo della motivazione, essendo necessario che si sia conto delle argomentazioni delle
parti” ( cass. n. 7347/2012)

,

emerge dalla motivazione della sentenza una motivata risposta ai

rilievi mossi nell’atto di impugnazione Rai circa la attribuibilità anche al telecineoperatore
della paternità del servizio nel suo complesso.
Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli
art. 342 e 434 c.p.c. La Rai aveva contestato in appello il riconoscimento di un danno
professionale da inadempimento contrattuale benché la sentenza di primo grado (sul punto
confermata anche in appello) avesse escluso la dequalificazione del Sobacchi. Tale doglianza
non era stata esaminata dalla Corte.
Il motivo appare infondato. Come già detto prima il danno è stato riconosciuto in quanto è
emerso che la Rai non aveva dato il ” giusto riconoscimento” all’attività giornalistica svolta
sotto il profilo della paternità del servizio svolto attraverso le immagini; tale diritto deriva per

la Corte territoriale dall’accertamento giudiziario già effettuato ed è quindi del tutto distinto
dalla pretesa dequalificazione così come dedotta dal Sobacchi che invece è stata esclusa. Le
deduzioni svolte sul punto dalla Rai in appello risultano escluse logicamente dal ragionamento
svolto dalla Corte territoriale e pertanto non sussiste alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.

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quale l’aspetto fatto valere nel presente procedimento costituisce solo un aspetto specifico e

Con il quarto motivo si allega la nullità della sentenza o del procedimento per omessa
pronuncia su un motivo di gravame. La Rai aveva lamentato l’inesistenza di un qualsiasi danno
liquidabile al lavoratore, ma il motivo non era stato preso in esame.
Anche tale motivo appare infondato avendo la Corte territoriale indicato chiaramente le
ragioni per cui si è ritenuto la sussistenza di un danno che è stato liquidato in via equitativa,
indipendentemente dalla mancata prova di una dequalificazione del Sobacchi. Nel motivo
peraltro non si indicano in alcun modo elementi che dovrebbero indurre a considerare non

conforme.
Con l’ultimo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. in relazione
agli artt. 2103 e 2607 c.c. Non era stato allegato e tanto meno provato alcun danno risarcibile.
Il motivo appare infondato. L’aspetto dell’inadempimento contrattuale è chiaramente indicato
in sentenza; l’avere la Rai omesso in sostanza di riconoscere il Sobacchi come autore sotto il
profilo delle immagini del servizio e il danno è stato liquidato in via equitativo. Ora il motivo è
dei tutto generico e privo di riferimenti puntuali alla fattispecie non indicando elementi per i
quali l’entità del danno non debba considerarsi equa o ragionevolmente apprezzata dai giudici
di merito, limitandosi in sostanza a riaffermare in via puramente astratta il principio dell’onere
della prova a carico del lavoratore, che però- per giurisprudenza consolidata- non esclude che
possa intervenire anche una condanna in via equitativa

o att lastrountaitt..

Con il primo motivo del ricorso incidentale si allega la violazione e falsa applicazione degli artt.
1453, 1218, 2908, 2909 c.c., 29 L. n. 69/1963 e 11 DPR 16 gennaio 1961, n. 153. 11 motivo è
stato corredato dal seguente quesito di diritto ” dica la suprema Corte se la sistematica
violazione da parte del datore di lavoro di pronunce passate in giudicato che hanno affermato
i! diritto di un lavoratore ai trattamento economico e normativo di giornalista redattore
ordinario costituisca inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1453 c.c. nonché
violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c., 29 L. n. 69/1963 e 11 DPR 16 gennaio 1961, n. 153.
Il quesito appare inammissibile e conseguentemente il motivo formulato in quanto privo di
una correlazione con la fattispecie esaminata e quindi del tutto generico ( e in realtà
tautologico). Da quanto esposto in sentenza emerge peraltro che ai Sobacchi è stata
riconosciuta la qualifica di redattore ordinario in virtù del giudicato cui si accenna al motivo e
che in questa sede il Sobacchi ha agito per ulteriori violazioni o inadempienze contrattali o per
l’inesatta esecuzione del giudicato, profili che non emergono affatto dal quesito come sopra
riportato.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c. e 1218 c.c.
La Corte territoriale aveva esclusa la dedotta dequalificazione in virtù di scelte organizzative e
produttive ) che però comportavano comunque l’inadempimento contrattuale fatto valere in
giudizio.
11 motivo appare infondato: la Corte territoriale ha preso in esame gli specifici elementi dedotti
dal Sobacchi per dimostrare la pretesa dequalificazione ed ha accertato che, in relazione ai
profili in questione, era stata salvaguardata la piena equivalenza giornalistica dell’attività

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equa e irragionevole la liquidazione del danno effettuata dai giudici di merito in modo

svolta dal Sobacchi ( affermata come già detto con precedente giudicato) e che si trattava di
aspetti secondari in cui si era tenuto conto della specifica attività svolta dallo stesso. La
motivazione appare congrua e logicamente coerente e fondata su un esame dettagliato delle
emergenze processuali che portavano ad escludere che, a parte la questione prima esaminata
della ” paternità elei servizi”, si fossero determinate altre violazioni di ordine contrattuale e/o
legislativo, mentre il motivo è assolutamente generico e non critica in specifico la motivazione
della sentenza.

69 3 11 DPR 16.1.1961, n. 153. Si era allegata una situazione di vero e proprio mobbing ai
danni del ricorrente in via incidentale,nna la Corte territoriale non aveva motivato sul punto.
Con l’ultimo motivo si rileva l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il
giudizio. Non era stata esaminata la domanda concernente il mobbing.
I due motivi da esaminarsi congiuntamente appaiono infondati. La Corte territoriale ha
accertato che, dopo il passaggio in cosa giudicata dell’accertamento circa la natura
giornalistica dell’attività svolta dal Sobacchi, allo stesso è stata riconosciuta la qualifica di
redattore ordinario e che nel comportamento tenuto dalla Rai è ravvisabile la sola violazione
contrattuale ( e del giudicato intercorso tra le part) di cui si è detto e cioè il mancato
riconoscimento della paternità dei servizi attraverso le immagini. Gli altri comportamenti- ha
accertato al Corte territoriale- non hanno avuto alcun carattere dequalificante o
discriminatorio: pertanto che vi sia stato un mobbing ai danni del Sobacchi è stato in radice
escluso in quanto è emerso il solo limitato aspetto di cui si è prima parlato che ha portato al
riconoscimento del danno liquidato in via equitativa. La motivazione come già detto appare
congrua ed ancorata a precisi elementi processuali, mentre le censure mosse sono del tutto
generiche ( non è chiaro neppure a quale periodo sia riferito il denunciato mobbing e se tale
domanda sia stata o meno proposta nel precedente accertamento giudiziale) e dirette ad una
rivalutazione dei “fatto”, inammissibile in questa sede.

P.Q.M.

La Corte:
riunisce i

ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di

legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2012

Con il terzo motivo si allega la violazione degli artt. 2087, 2908 e 2909 c.c. , 29 L. 3.2.1963, n.

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