Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4302 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34378-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI, 1,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 319/2018 del TRIBUNALE di TERNI, depositata

P11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

MARCHESE GABRIELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 319 del 2018, resa ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, dichiarava V.M. in possesso dei requisiti sanitari utili per la concessione della pensione di inabilità e dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2016;

per quanto rileva in questa sede, il Tribunale rigettava l’eccezione di improponibilità dell’azione giudiziaria sollevata dall’Inps e riteneva idonea la domanda amministrativa relativa alla indennità di accompagnamento, benchè carente di certificazione medica contenente la dicitura “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” o “non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”; avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, affidato ad un unico motivo;

ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, V.M.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, dell’art. 2697 c.c., del Ministero del Tesoro, D.M. 9 novembre 1990, artt. 1 e 2 (pubblicato in G.U. n. 268 del 16.11.1990) in relazione alla L. n. 18 del 1980; del D.M. n. 387 del 1991, artt. 1 e 2; del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, art. 11; del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, conv. in L. n. 102 del 2009, e della Circolare INPS n. 131 del 2009, emanata in esecuzione del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3;

sono pacifici i fatti di causa; il Tribunale ha accertato la mancata attestazione nel certificato medico, allegato all’istanza amministrativa, della sussistenza delle condizioni per detta indennità e, tuttavia, giudicato la la domanda amministrativa idonea ad integrare il presupposto dell’azione giudiziale, ai sensi dell’art. 443 c.p.c.;

le censure, che investono la statuizione che precede, sono infondate alla stregua del recente intervento nomofilattico di Cass. n. 14412 del 2019 che ha risolto, in favore della proponibilità della domanda, l’incompleta compilazione della domanda amministrativa mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento;

in continuità con tale arresto, nella successiva pronuncia n. 24896 del 2019, la Corte ha ulteriormente chiarito che anche ” l’indicazione negativa, da parte del medico curante, della sussistenza delle condizioni legittimanti l’indennità di accompagnamento non preclude l’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio preteso”;

a tali principi ed alle argomentazioni che li sorreggono, diffusamente esposte nelle pronunce indicate, alle quali integralmente si rinvia, occorre assicurare continuità;

in questa sede, è solo il caso di rimarcare che il D.L. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla L. n. 102 del 2009 vigente all’epoca dei fatti di cui è causa, che ha modificato il sistema precedente di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l’accertamento sanitario dell’invalidità, stabilisce all’art. 20, comma 3, che “a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”;

come osservato da Cass. n. 24896 del 2019 (in motivazione, p.17) la disposizione attribuisce all’INPS l’individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze non anche l’individuazione del contenuto delle domande e ciò in coerenza con l’esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale “non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.” (Cass. n. 24896 cit.);

a tali principi si è attenuta la sentenza impugnata;

il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna dell’Istituto a pagare le spese del presente giudizio, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv.to M. Nappi;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020

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