Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4301 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4301 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 2633-2014 proposto da:
CECCHI

LORENZO

CCCLNZ79T31D612F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo
studio dell’avvocato MAURO LONGO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DIEGO RUSSO;

ricorrente

contro

FLORENCE HOUSE INVESTMENT SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore;

intimato –

avverso la sentenza n. 1780/2013 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 19/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Data pubblicazione: 22/02/2018

ORICCHIO.

Rilevato che :
è stata impugnata, con ricorso fondato su due ordini di
motivi, la sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies
c.p.c., n. 1780/2013 della Corte di Appello di Firenze.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della

del tipo di decisione da adottare, quanto segue .
Il giudizio sorgeva a seguito dell’azione proposta dall’odierno
ricorrente Checchi per i vizi di un appartamento acquistato
dalla società Florence e, in precedenza, ristrutturato da
quest’ultima stessa.
L’adito Tribunale di Firenze condannava la società Florence
al risarcimento per gravi vizi della ai sensi dell’art. cosa
1669 c.c..
A seguito di gravame interposto dalla Florence la Corte di
Appello di Firenze, con la sentenza oggi gravata innanzi a
questa Corte, evidenziando che la suddetta società non
risultava “costruttore del bene viziato”, riteneva
inapplicabile nella fattispecie l’art.1669 c.c. e, pertanto,
riformava la decsione del Tribunale di prima istanza e
rigettava la domanda del Checchi.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva .
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata

fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto

rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che :
1.-

Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio

“omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio” (art. 360,

Viene svolta doglianza in relazione ad una pretesa mancata
considerazione della figura di “venditore-costruttore”.
Il motivo è palesemente inammissibile.
L’oggetto di quanto censurabile innanzi a questa Corte, ai
sensi dell’invocato art. 360, n. 5 C.p.c., è solo un fatto decisivo- nella sua entità ontologica e non certo una
valutazione propria dell’attività del giudicare svolta, peraltro
nell’ipotesi correttamente, dalla Corte distrettuale.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
errata applicazione , ex art. 1360, n. 3 c.p.c., dell’art. 1669
c.c. per ritenuta non applicabilità dell’art. 1669 c.c..
Viene, insomma, riproposta sotto differente aspetto la
questione della applicabilità 1669 c.c. alla pretesa figura del
costruttore-venditore.
Parte ricorrente prospetta, quindi, una violazione di legge
che presuppone necessariamente un accertamento di fatto
in un certo senso (ricorrenza della predetta figura) non
risultante nella sentenza e, nell’ipotesi, neppure richiesto.

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n. 5 c.p.c.”.

Al riguardo, anzi, va evidenziato che, dall’impugnata
sentenza

v.

p. 2), si desume che la stessa

ristrutturazione è stata effettuata da una terza impresa.
Da tanto emerge l’infondatezza del motivo posto, per di più,
che una sua eventuale fondatezza poteva discendere solo

della figura del costruttore/venditore

nella concreta

fattispecie.
Peraltro, ancora, la Corte distrettuale ha fatto buon governo
della norma e del principio ermeneutico applicabile
nell’ipotesi, richiamandosi a Cass. n. 7634/2006, alla cui
stregua il tipo di responsabilità invocata dal ricorrente è
applicabile “…al venditore che sia stato anche costruttore del
bene”.
Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.
3.- Il ricorso va, dunque, rigettato.
4.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso.

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dalla qualificazione in fatto da parte del Giudice del merito,

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
7 giugno 2017.

art. 13.

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