Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4301 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 22/02/2011), n.4301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11221-2009 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MERULANA 124, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA

GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LIBERA MARINO, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 12/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 5/02/08, depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 17/3/2008 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Morbegno nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio di accoglimento dell’opposizione spiegata dal contribuente sig. B.G. in relazione ad avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni emesso nel 2003 a titolo di imposta di registro con revoca delle agevolazioni concesse per l’acquisto della prima casa.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello il B. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, con il quale denunzia omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso dovrà essere ritenuto inammissibile in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che a completamento della relativa esposizione il motivo deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.). Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo non reca la prescritta “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica, di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigere del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che il ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dal ricorrente esposte nella memoria, ove si sostiene l’idoneità del formulato motivo di ricorso;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

osservato che l’intimata, tardivamente costituitasi, non ha partecipato alla discussione orale, risultando pertanto non osservata la condizione indefettibilmente necessaria ai fini della sanatoria con effetto ex nunc dell’irrituale attività processuale compiuta nelle more (v. Cass., 21/4/2010, n. 9479; Cass., 27/5/2009, n. 12381.

V. altresì Cass., 21/6/2002, n. 9093; Cass., Sez. Un., 11/4/1981, n. 2114; Cass., 28/5/1980, n. 3513; Cass., 9/8/1962, n. 2486);

considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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