Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4301 del 20/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/02/2017), n. 4301
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14804/2016 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato SERGIO PIZZUCCHI;
– ricorrente –
RICORSO NON NOTIFIOCATO AD ALCUNO;
avverso il decreto n. 4101/2016 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA,
depositata il 07/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
B.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso in data 7.6.16 dal Giudice di Pace di Brescia, di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera con la forza pubblica disposto dal Prefetto di Brescia il 6.6.16
Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno degli intimati e controinteressati.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017