Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4301 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/02/2017),  n. 4301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14804/2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO PIZZUCCHI;

– ricorrente –

RICORSO NON NOTIFIOCATO AD ALCUNO;

avverso il decreto n. 4101/2016 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA,

depositata il 07/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

B.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso in data 7.6.16 dal Giudice di Pace di Brescia, di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera con la forza pubblica disposto dal Prefetto di Brescia il 6.6.16

Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno degli intimati e controinteressati.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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