Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4301 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/02/2021), n.4301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 19900/2019

sollevato dal Tribunale di Cassino con ordinanza n. 4945/2018 R.G.,

nel procedimento vertente tra:

P.G., da una parte, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE,

dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE STANISLAO DE MATTEIS che chiede visto

l’art. 380 ter c.p.c. che la Corte, riunita in camera di consiglio,

dichiari la competenza del Giudice di pace di Cassino. Conseguenze

di legge.

La Corte:

osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. P.G. propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Cassino avverso trentuno cartelle di pagamento per un totale di Euro 13.758,56, censurandone sia l’omessa notifica (adduceva di averne avuto conoscenza solo per estratti ruolo rilasciati dal concessionario Agenzia delle Entrate), sia l’illegittimità degli interessi applicati, sia la maturata prescrizione del diritto di credito. Si costituì come parte opposta l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Giudice di pace, con ordinanza del 24 ottobre 2018, qualificò la causa come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, da ciò deducendo l’inapplicabilità dei criteri di competenza di cui alla L. n. 689 del 1981 e al D.Lgs. n. 150 del 2011, si dichiarò incompetente per valore – avendo assommato gli importi delle cartelle – a favore del Tribunale di Cassino, davanti al quale l’opponente riassumeva tempestivamente il giudizio.

Il Tribunale, riservatosi alla prima udienza di comparizione davanti ad esso delle parti, ha sciolto la riserva con ordinanza del 10 giugno 2019 richiedendo d’ufficio regolamento di competenza, e in particolare chiedendo a questa Suprema Corte di dichiarare la competenza funzionale del Giudice di pace di Cassino in relazione ai motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., con esclusione della ventitreesima delle trentuno cartelle esattoriali.

Nessuna delle parti si è difesa al riguardo.

2. Chiamata la causa in trattazione all’adunanza del 16 giugno 2020, il Procuratore Generale ha concluso per la risoluzione del conflitto come richiesto dal Tribunale, ovvero per la competenza del giudice di pace di Cassino.

In tale adunanza il collegio ha rilevato che il sollevamento da parte del giudice del conflitto di competenza risulta tempestivamente effettuato, mancando peraltro agli atti la prova della effettuazione delle comunicazioni di esso alle parti nelle forme previste dal codice di rito. Il collegio ha pertanto ritenuto necessario verificare se queste comunicazioni sono state realmente effettuate, in difetto la cancelleria del giudice a quo dovendo provvedere ad eseguirle, allo scopo rinviando la causa a nuovo ruolo e mandando alla cancelleria del giudice a quo di provvedere nel senso sopra descritto, ogni decisione riservando all’esito.

La causa – all’esito positivo di tale verifica che è stata effettuata – viene ora decisa nell’adunanza del 12 gennaio 2021.

3. Il Tribunale, dato atto che l’opposizione include sia un motivo riconducibile all’art. 617 c.p.c., comma 1, – l’omessa notifica delle cartelle di pagamento -, sia motivi riconducibili all’art. 615 c.p.c., comma 1, illegittimità dei pretesi interessi e maturata prescrizione del diritto di credito -, ha rilevato che tutte le cartelle, tranne appunto la ventitreesima, “sono state emesse per sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada”, e che l’opposizione all’esecuzione avverso la cartella esattoriale va proposta dinanzi al giudice competente per valore tranne sia prevista competenza per materia; e “la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che rientri nella competenza per materia del Giudice di Pace di opposizione all’esecuzione proposta in relazione ad una cartella esattoriale emessa per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada”, per cui il Tribunale stesso è competente soltanto sul vizio denunciato ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non potendo neppure farsi leva sulla connessione oggettiva dei due giudizi di opposizione – all’esecuzione e agli atti esecutivi proprio perchè, come si evince dall’art. 104 c.p.c., non è derogabile il criterio di competenza per materia proponendo tutte le domande dinanzi al giudice superiore.

4. La prospettazione del Tribunale è fondata.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 10261 del 27 aprile 2018 hanno stabilizzato la tematica qui in esame enunciando il seguente principio: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato decreto, art. 6, comma 5, lett. a) e b), per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo” (sulla stessa linea, in seguito, Cass. sez. 6-3, 3 ottobre 2018 n. 24091, Cass. sez. 6-3, ord. 8 ottobre 2018 n. 20489, Cass. sez. 6-3, ord. 13 dicembre 2018 n. 32243 e Cass. sez. 6-3, ord. 15 marzo 2019 n. 7460; e cfr. pure S.U. 9 maggio 2018 n. 11177, non massimata). Ed il limite di valore che interferisce, così come indicato appunto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5, ammonta all’importo di Euro 15.493.

Per raggiungere, tuttavia, tale limite di valore alla competenza per materia non è percorribile la via della sommatoria dei valori singoli. Anche sotto questo aspetto la giurisprudenza nomofilattica ha già pienamente chiarito, affermando, in riferimento al combinato disposto degli artt. 10 cpv. e 104 c.p.c., che una sommatoria dei valori di controversie, ciascuna di competenza per materia del giudice di pace per mancato superamento della soglia valoriale, non genera una nuova controversia per la quale riprenda rilievo il criterio della competenza per valore, rimasto appunto escluso per ciascuna delle controversie singolarmente considerate, dovendosi invece sempre considerare singolarmente ognuna delle violazioni ai fini della determinazione della competenza (cfr. Cass. sez.6-2, ord. 23 novembre 2011 n. 24753, Cass. sez. 2, 12 marzo 2012 n. 3878 e Cass. sez. 6-3, ord. 7 febbraio 2017 n. 3156; il principio è evincibile anche da S.U. 10261/2018, già citata; e da ultimo v. Cass. sez. 6-2, ord. 17 ottobre 2019 n. 26349, non massimata).

Nè, infine, la compresenza originaria di opposizioni eterogenee come nel caso in esame – una opposizione ex art. 615 c.p.c. e una ex art. 617 c.p.c. incide nel senso di convogliare al giudice superiore tutte le cause di opposizione, derogando ai criteri di competenza da cui sono rispettivamente governate, come correttamente ha rilevato il Tribunale nell’illustrare il sollevato conflitto (pertinente in tal senso è l’arresto invocato dal Tribunale, cioè Cass. sez. 2, ord. 27 luglio 2005 n. 15694; e si vedano altresì, più di recente, Cass. sez. 6-2, ord. 14 dicembre 2010 n. 25629 – per cui appunto l’art. 104 c.p.c., prevedendo che domande formulate nei confronti della medesima parte, anche non altrimenti connesse, e appartenenti alla competenza dei giudici diversi possano essere proposte davanti allo stesso giudice per il vincolo di connessione soggettiva, consente peraltro, in forza dell’espresso richiamo all’art. 10 c.p.c., comma 2, di derogare solo la competenza per valore -, Cass. sez. 2, ord. 21 marzo 2011 n. 6463 e Cass. sez. 6-2, ord. 23 ottobre 2017 n. 25028).

5. Il conflitto di competenza, in conclusione, deve essere risolto accogliendo la prospettazione del Tribunale e quindi dichiarando la competenza per materia del Giudice di pace di Cassino in relazione alle opposizioni ex art. 615 c.p.c. proposte avverso le cartelle esattoriali, tranne la ventitreesima cartella; davanti al giudice di pace suddetto la causa, in forza del combinato disposto degli artt. 49 e 50 c.p.c., dovrà essere riassunta nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Non vi è luogo, trattandosi di regolamento d’ufficio, a pronunciare in ordine alle spese (v., per es., Cass. sez. 6-2, ord. 1 aprile 2011 n. 7596 e Cass. sez. L, ord. 19 gennaio 2007 n. 1167).

P.Q.M.

dichiara la competenza del Giudice di pace di Cassino)rassegnando termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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