Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4300 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4300

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa n. 407 dep. il 26/05/2003, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che aveva accolto il ricorso di T. A. avverso l’avviso di accertamento Irpef per l’anno 1992 per reddito di partecipazione.

La CTR ha annullato il predetto avviso in quanto con sentenza della CTR della Sicilia,medesima Sezione Staccata, del 3/07/2002 era stata confermata la sentenza che aveva accolto il ricorso della s.d.f.

Tarascio Sebastiano e F.lli di cui il T. era socio, avverso l’avviso di accertamento avverso la società per Irpef ed Ilor per il medesimo anno.

Si duole la ricorrente di violazione di legge e di vizio motivazionale.

In particolare l’Agenzia deduce la nullità del ricorso proposto in primo grado per avere fatto esclusivo riferimento alle sorti del giudizio relativo alla società e,pertanto, per relationem senza una esposizione degli elementi di fatto e di diritto relativi alla propria pretesa (1^ motivo); la omessa pronuncia e la violazione di legge, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c. per avere la CTR deciso la controversia con il solo richiamo alla sentenza relativa al reddito sociale (2^ motivo), la violazione dell’art. 295 c.p.c. e il vizio motivazionale per non avere la CTR sospeso il giudizio in attesa della definizione della controversia relativa al reddito societario (3^ motivo); inammissibilità dell’appello perchè carente di motivi (ultimo motivo indicato col n. 2).

Analoghi separati ricorsi proponeva la medesima Agenzia avverso le sentenze nn. 70 e 71 della Commissione Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa depp. il 24/10/2004, confermative della sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che aveva accolto rispettivamente i ricorsi di T.S. e Ta.Se. avverso gli avvisi di accertamento Irpef per l’anno 1992, sempre per reddito di partecipazione.

La CTR ha annullato i predetti avvisi in quanto con sentenza della CTR della Sicilia, medesima Sezione Staccata, del 3/07/2002 era stata confermata la sentenza che aveva accolto il ricorso della s.d.f.

Tarascio Sebastiano e F.lli, di cui i predetti T. erano soci, avverso l’avviso di accertamento avverso la società per Irpef ed Ilor per il medesimo anno.

Anche in tali ricorsi si duole l’Agenzia di violazione di legge e di vizio motivazionale.

In particolare l’Agenzia deduce la nullità dei ricorsi proposti in primo grado per avere fatto esclusivo riferimento alle sorti del giudizio relativo alla società e,pertanto, per relationem senza una esposizione degli elementi di fatto e di diritto relativi alle proprie pretese (1^ motivo); la omessa pronuncia e la violazione di legge, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 132 c.p.c. per avere la CTR deciso le controversie con il solo richiamo alla sentenza relativa al reddito sociale (2^ motivo); la violazione dell’art. 295 c.p.c. e il vizio motivazionale per non avere la CTR sospeso i giudizi in attesa della definizione della controversia relativa al reddito societario (3^ motivo).

I contribuenti non hanno resistito a nessuno dei ricorsi.

I ricorsi venivano rimessi alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono,preliminarmente, essere riuniti per la evidente connessione, trattandosi di giudizi relativi ai redditi personali di soci di società di persone. Preliminarmente all’esame dei motivi dei ricorsi, la Corte si deve d’ufficio porre il problema della esistenza di un litisconsorzio necessario tra i soci di una società di persone e tra i soci e la stessa in ordine alle controversie relative ai redditi della società e ai redditi personali dei soci e, in caso positivo, quali ne siano le conseguenze.

Le SS.UU (sent. n. 14815 del 4/06/2008) hanno ritenuto che, in materia tributaria, l’unità dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 196, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Nel caso in esame, ricorre l’ipotesi di interferenza sostanziale delle controversie come individuata dalle SS.UU. che imponeva la necessità della integrazione del contraddittorio.

La presente pronunzia, che travolge anche la sentenze di primo grado, onde le parti vanno rimesse dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, assorbe ogni motivo di ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, essendo la pronunzia delle SS.UU. successiva alla presentazione del ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce al presente ricorso quelli recanti i nn. 1375/2006 e 1376/2006 Pronunziando sui ricorsi riuniti, dichiara la nullità della sentenze di primo e di secondo grado e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa per la integrazione del contraddittorio. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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