Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4300 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4300 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 714-2017 proposto da:
SAIL YACHTING SRI„ in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIESTE 22,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIA LAGANI,
PIETRO ROCCO DI TORREP XDULA;

– ricorrenei contro
l’_,QUITALL.1 SUD SPA 11210661002;

– intimata avverso la sentenza n. 5097/28/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 30/05/2016;

Data pubblicazione: 22/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 23 maggio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da Equitalia
Sud spa avverso la sentenza n. 15834/11/15 della Commissione
tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della Sail
Yachting srl in liquidazione contro la cartella di pagamento per II.DD.
ed IVA 2009. La CTR osservava in particolare che l’appellante Agente
della riscossione sia pure con le produzioni documentali di secondo
grado aveva comprovato la, contestata, rituale notificazione dell’atto
prodromico (avviso di accertamento) della cartella esattoriale
impugnata, la cui notificazione (a mezzo PEC) doveva del pari
considerarsi rituale, non essendone prescritta la firma digitale dell’atto
notificato.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo due motivi.
L’intimata Equitalia Sud non si è difesa.
Considerato che:
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta vizio motivazionale
e la violazione/falsa applicazione degli artt. 57, 58, d.lgs. 546/1992,
poiché la CTR ha accolto il gravame accertando in fatto il
perfezionamento della notifica dell’atto impositivo “presupposto” della
cartella di pagamento oggetto della lite, ancorchè si tratti di una
eccezione “nuova”, in quanto non sollevata in prime cure, basata su

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Rilevato che:

prove “nuove”, essendo i documenti correlativi stati depositati
dall’Agente della riscossione appellante soltanto nel grado di appello.
La censura è infondata.
Va ribadito che:
-«Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede

concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi
d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o
impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni
improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti
costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che
restano sempre deducibili» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 22105 del
22/09/2017, Rv. 645639 – 01);
-«In materia di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi
documento, pur se già disponibile in precedenza» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175- 01);
-più specificamente «Nel processo tributario, in cui è ammessa la
produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte,
rimasta contumace in primo grado, produrre nel predetto grado
l’originale dell’atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal
contribuente l’avvenuta notifica), costituendo tale produzione una
mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento
del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre
eccezioni nuove, di cui all’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
unicamente le eccezioni in senso stretto» (Sez. 5, Sentenza n. 12008 del
31/05/2011, Rv. 618258 – 01).

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di gravame, previsto all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,

La sentenza impugnata è univocamente conforme ai principi di diritto
espressi in tali arresti giurisprudenziali e non merita di certo cassazione
a causa della censura de qua.
L’allegazione difensiva dell’Agente della riscossione appellante della
rituale notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella

vietata dall’art. 57, d.lgs. 546/1992 e d’altro canto la produzione della
relativa prova documentale deve senz’altro ritenersi consentita dall’art.
58, stesso d.lgs., così come appunto affermatosi in detti arresti
giurisprudenziali di questa Corte.
Con il secondo motivo la società ricorrente si duole di vizio
motivazionale e della violazione/falsa applicazione dell’art. 7, legge
212/2000, poiché la CTR non ha considerato le proprie eccezioni,
ribadite con le controdeduzioni al gravame avverso, circa l’invalidità
della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione.
La censura è fondata, previa riqualificazione della medesima.
Va anzitutto premesso e ribadito che:
-«L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta
alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui
all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina
l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia
chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014, Rv. 630239);
-«La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc.
civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di
cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo
caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od
un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile,
ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo,
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esattoriale impugnata deve infatti considerarsi una “mera difesa” non

l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata,
avrebbe comportato una diversa decisione» (Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
25714 del 04/12/2014, Rv. 633682 – 01);
-al vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito,
che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto

di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo
di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in
concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al
convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto
formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa
pronuncia di accoglimento o di rigetto» (Sez. 5, Sentenza n. 7653 del
16/05/2012, Rv. 622441 – 01).
Nel caso di specie, la CTR campana ha completamente omesso di
pronunciarsi sull’eccezione di difetto di motivazione della cartella
esattoriale riproposta dalla contribuente appellata con le
controdeduzioni al gravame dell’Agente della riscossione e ciò
comporta sicuramente la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., quale
individuata nel terzo arresto giurisprudenziale citato, denunciabile
quale vizio di legittimità della sentenza impugnata ex art. 360, primo
comma, n. 4, stesso codice e comunque differente dal lamentato vizio
motivazionale.
In questo senso deve essere riqualificata e quindi diversamente accolta
la censura de qua.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo
motivo nei termini di cui in motivazione, rigettato il primo motivo,
con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM

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pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria
regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese
del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2018

Et

_Affilo

Il Preside ter

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