Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4300 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 22/02/2011), n.4300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.D., rappresentato e difeso dall’avv. Damasceni

Antonio ed elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Filippo

Giampaolo in viale Spartaco n. 139;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e

MINISTERO DELL’EOCNCMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso la quale sono domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria della Puglia n.

73/3/06, depositata il 28 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avv. Filippo Giampaolo per il ricorrente.

la Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 73/3/06, depositata il 28 novembre 2006, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Bari (OMISSIS), ha confermato il rigetto del ricorso di G.D., svolgente l’attività di avvocato in regime di contabilità semplificata, nei confronti dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF e dell’IVA per l’anno 1996, emesso a seguito della determinazione di un maggior reddito, secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, ai sensi, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 181 e 183, mediante l’applicazione dei parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, ed all’esito di rituale convocazione per l’instaurazione del contraddittorio, tuttavia disattesa dal contribuente.

Il giudice d’appello, infatti, ha, tra l’altro, ritenuto che l’unica prova dell’infondatezza della pretesa dell’Ufficio offerta dal contribuente, un certificato attestante lo svolgimento, fin dal 1992, delle funzioni di giudice onorario, non era idonea a confutare la tesi dell’amministrazione, in quanto la “circostanza non soltanto non rappresentava., un ostacolo, ma poteva addirittura essere d’aiuto all’esercizio della professione d’avvocato…”. Nei confronti della decisione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

I motivi rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza per vizio di motivazione; con il secondo motivo si duole, sotto il profilo della violazione di legge, che il reddito sia stato determinato, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184, applicando i detti parametri, “in virtù del solo scostamento tra i compensi dichiarati… e quelli accertati per il medesimo anno sulla base dei parametri, senza che il fisco abbia addotto l’esistenza di ulteriori elementi di ripresa, a comprova dell’accertamento del maggior reddito… ed a fondamento della presunzione semplice…

dell’esistenza di compensi non dichiarati”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l’applicabilità dello standard, nè costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata”.

Tale procedura di accertamento “costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Cass., sezioni unite, 18 dicembre 2009, n. 26635).

Quanto al primo motivo del ricorso, la motivazione della sentenza sul punto sembra immune da vizi logici.

In conclusione, si ritiene, che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1 e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte mentre il ricorrente ha depositato memoria oltre il termine;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, ritenendo, quanto al denunciato vizio di motivazione, immune da vizi logici la sentenza in ordine alla mancata prova “dell’infondatezza della pretesa fiscale dell’ufficio, posto che l’unico documento prodotto a sostegno del proprio assunto (il certificato attestante lo svolgimento delle funzioni di giudice onorario), non può certamente ritenersi una prova idonea a confutare la tesi dell’appellante”, desumendosi dal documento “soltanto che il contribuente svolgeva le funzioni di giudice onorario in (OMISSIS)”;

che pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1200, ivi compresi Euro 100 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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