Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4300 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26853-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO, 2,

presso lo studio dell’avvocato FAUSTO MARIA GIACHI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA

MASSA, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 2102/2017 del TRIBUNALE di VELLETRI,

depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

MARCHESE GABRIELLA.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Il Tribunale di Velletri, a seguito di richiesta di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. proposta da C.M., ha omologato l’accertamento di non sussistenza del requisito sanitario necessario ad ottenere l’indennità di accompagnamento e posto a carico dell’istante sia le spese di lite che quelle di c.t.u., in difetto dei presupposti per l’esenzione disposta dall’art. 152 disp. att. c.p.c.;

avverso tale decisione, C.M. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 c.p.c., basato su di un unico ed articolato motivo, illustrato con memoria;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso;

Diritto

RILEVATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 113 c.p.c. e dell’art. 152 bis disp.att. c.p.c., nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 417 bis c.p.c. in riferimento al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, come modificato dal D.L. n. 78 del 2009, art. 20, conv. in L. n. 102 del 2009, in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5. In particolare, il ricorrente denuncia l’erroneità della decisione in punto di spese liquidate in favore dell’INPS giacchè l’Istituto non si era costituto ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., a cui risulta correlato il disposto dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c., ma ai sensi del D.L. n. 78 del 2009, art. 10, comma 6, conv. in L. n. 102 del 2009. Da ciò la inapplicabilità alla concreta fattispecie del disposto dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 42, secondo cui nella liquidazione delle spese a favore delle pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., va applicata la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del 20% degli onorari;

il ricorso è infondato;

questa Corte ha infatti chiarito, nel recente arresto n. 9878 del 2019, cui occorre assicurare continuità in questa sede, come l’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applichi non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’Inps si avvalga della difesa diretta ex D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, conv. con modif., dalla L. n. 248 del 2005; ciò in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti;

si è anche ulteriormente chiarito come il predetto art. 152 bis disp.att.c.p.c. trovi applicazione nei giudizi per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (Cass. n. 19034 del 2019) dovendo, all’esito degli stessi, per espressa previsione, provvedersi in merito alle spese;

a tale principi si è conformato il provvedimento impugnato che, dunque, va esente dalle critiche mosse;

non vi è luogo sulle spese in assenza di attività difensiva dell’INPS.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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