Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4300 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/02/2017),  n. 4300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10822/2016 proposto da:

F5 DI MIRKO FERRARI & C. SNC, (P.I. (OMISSIS)) in persona dei

legali rappresentanti e soci amministratori, elettivamente

domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di

Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA CANELLA;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il decreto1038/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Di Mirko Ferrari & C SNC ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto dalla Corte d’Appello di Bologna in data 18.03.16 con il quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla scrivente avverso il decreto del Tribunale di Ferrara concernente la domanda di concordato preventivo.

Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno dei controinteressati.

Non risulta inoltre conferito mandato al difensore.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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