Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4300 del 20/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/02/2017), n. 4300
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10822/2016 proposto da:
F5 DI MIRKO FERRARI & C. SNC, (P.I. (OMISSIS)) in persona dei
legali rappresentanti e soci amministratori, elettivamente
domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di
Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA CANELLA;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il decreto1038/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 21/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Di Mirko Ferrari & C SNC ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto dalla Corte d’Appello di Bologna in data 18.03.16 con il quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dalla scrivente avverso il decreto del Tribunale di Ferrara concernente la domanda di concordato preventivo.
Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno dei controinteressati.
Non risulta inoltre conferito mandato al difensore.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017