Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 430 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 430 Anno 2013
Presidente: D’ALONZO MICHELE
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A

seguito

di

appello

proposto

dal

Consorzio

Miglioramento fondiario di Tres, la Commissione
Tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza
n.22/07, depositata il 26.7.200 -7, riformava
integralmente la sentenza di primo grado che aveva
accolto il ricorso proposto dai consorziati avverso
cartella esattoriale per il pagamento di spese
conseguenti l’esecuzione di lavori di sistemazione
delle strade interporderali, ritenendo che i tondi di
proprietà dei ricorrenti non avessero tratto alcun

2

Data pubblicazione: 10/01/2013

01

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vantaggio da tali opere.
Giudici di appello fondavano la decisione su due
argomentazioni:
l’obbligo del pagamento pro quota delle spese discende
dalla sola partecipazione ai consorzi di miglioramento

l’esecuzione di lavori di sistemazione delle strade
interpoderali giovava direttamente ai ricorrenti i
quali, sebbene non aventi accesso diretto, avevano
conseguito il vantaggio di vedere inseriti i propri
fondi in un compendio immobiliare agricolo
capillarmente suddiviso in vie d’accesso.
Avverso detta sentenza è stato proposto ricorso per
cassazione, affidato a quattro motivi, da Covi Renato,
Covi Lidia e Covi Daniela.
Resste con controricorso il Consorzio Miglioramento
fondiario del Tres.
MOTIVI DELLA DECISIONE

l. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai
sensi dell’art.360 n.4 c.p.c., la nullità della
sentenza o del procedimento per avere la Commissione di
secondo grado del tutto omesso di pronunciarsi
sull’eccezione di inammissibilità dell’appello
tempestivamente sollevata dai ricorrenti.
A

conclusione

dell’illustrazione

3

del

motivo

fondiario;

ricorrenti hanno formulato il seguente quesito ex
art.1366 bis c.p.c.:

vero che il giudice

ex

art.112

c.p.c. deve pronunciarsi su tutta le domanda?”.
1.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art.366
bis c.p.c. pacificamente applicabile all’odierno

il 26.7.2006.
Il quesito articolato a conclusione dell’illustrazione
del motivo (come sopra riportato) appare, infatti,
meramente riproduttivo della norma indicata come
violata e si risolve in un mero interrogativo
t a utologico.
Questa Corte ha, infatti, ripetutamente statuito che

motivo di ricorso per cassazione con cui

il

si

denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da

parte del giudice di merito, in relazione all’art. 360,
comma primo, n. 4, cod. proc. civ., deve essere
concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito
di

diritto, al sensi

1– t1.9

dell’art.

366-bis del codice

di

civile, che non può essere generico (esaurendosi

nella enunciazione della regola della corrispondenza
tra

il

chieste e il pronunciato), né può omettere di

precisare su quale questione il giudice aveva omesso di
pronunciare o
domanda

aveva

pronunciato oltre

i

/imiti

della

(Cass. n.4146 del 21/02/2011 cfr. Corte cass.

ricorso essendo stata la sentenza impugnata depositata

SU 30.10.2008 n. 26020; id. SU 2.12.2008 n. 28536; id.
sez. lav. 25.3.2009 n. 7197 id. III sez. 25.5.2010 n.
12712).
2.Cen

il

secondo

motivo

delYart.360, I comma,

afferente,

ai

sensi

n.3 c.p.c., a violazione o

e il del r.d. n.215 del 1953, i ricorrenti ribadiscono
che,

alla

luce

delle

norme

indicate,

l’obbligo

contributivo dei proprietari di immobili grava solo su
quelli che traggano beneficio dalla bonifica ed in
ragione dei benefici effettivamente conseguiti laddove,

al

contrario, la sentenza oggetto di ricorso aveva

violato dette norme nel ritenere fonte dell’obbligo
contributivo la sola partecipazione al Consorzio.
2.1. TI motivo non merita accoglimento.
L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un
(

consorzio di bonifica -ovvero l’assoggettamento al
potere impositivo di quest’ultimo – postula, ai sensi
dell’art.860 c.c. e art.10 r.d. 13.2.1933 n.215, che si
sia titolari di un diritto di proprietà di un immobile
Incluso nel perimetro consortile che tragga vantaggio
da 3uelle opere. Detto vantaggio deve essere diretto e
specifico, nel senso di conseguito o conseguibile a
causa della bonifica, tale da tradursi in qualità del
tondo (giurisprudenza costante dopo S.U. n.8960/1996 e

5

falsa applicazione dell’art.860 c.p.c. e degli artt.10

‘*5. •
91WI;P ì
,..

n.96r998). Il fondamento della disciplina del sistema
consortile

è,

infatti,

ancor

oggi

rintracciabile

nell’art.860 c.c. secondo cui “i proprietari dei beni
situati entro il perimetro del comprensorio sono
obbligati a contribuire nella spesa necessaria per

in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” o
dalle opere cui attende il consorzio. Rimane, pertanto,
confermato che il beneficio fondiario ex art.23 Cost.
l’elemento costituitivo dell’obbligazione contributiva,
oltre che criterio per una corretta ripartizione
dell’onere.
In

altri

termini,

l’acquisto

della

qualità

di

consorziato e, conseguentemente, della posizione
passiva nel rapporto di natura tributaria con l’ente
consortile segue, pertanto, all’inclusione del singolo
proprietario

– entro il perimetro del comprensorio”

(art.860 c.c.) mentre l’entità del contributo imposto
al singolo proprietario del fondo ricadente nella
perimetrazione è modulata in relazione ai benefici
conseguiti o conseguibili (art.11 coma l, r.d.
13.2.1933 n.215) dal fondo stesso.
A fronte di tali immutati principi, questa Corte
riguardo

al

regime

probatorio

ha,

peraltro,

puntualizzato che la ricomprensione degli immobili “nel

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l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere

perimetro di contribuenza e la relativa valutazione
nell’ambito di un “piano di classifica” comporta
l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il
debito, di contestare specificamente la legittimità del
provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore

difetto di specifica contestazione; mentre, in assenza
di ‘perimetro di contribuenza” e di mancata
valutazione nell’ambito del “piano di classifica” grava
sul Consorzio, in base agli ordinari criteri dell’onere
della prova ex art.2967 c.c., l’onere di provare la
gullta del contribuente di proprietario dell’immobile
di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di
concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza
sull’area del comprensorio (Cass.S.U. n.26009/08;
Cass.Sez.V n.654/2012; id n.9009/2012; id.n.4671/2012).
Nella specie, l’esistenza di un perimetro di
contribuenza è incontroversa siccome non contestata dai
correnti, essendosi gli stessi limitati a dedurre,
con l’impugnazione della cartella e nel corso del
giudizio, la carenza in capo al Consorzio del potere
impositivo

per

mancata

prova

dell’esistenza

del

beneficio specifico in favore degli immobili di loro
proprietà.
Il Giudice di appello ha fatto corretta applicazione

onere probatorio gravando in tal caso sul Consorzio in

dei principi sopra illustrati, giacche il vantaggio
diretLo ed immediato per il fondo dei ricorrenti era da
reputarsi, comunque, presunto in ragione della pacifica
comprensione dell’immobile nel perimetro
dell’intervento consortile; e, peraltro, la Commissione

dei ricorrenti aveva ricevuto un concreto beneficio
dall’esecuzione dell’opere di sistemazione delle strade
interpoderali.
3. Non può, invero, trovare accoglimento il terzo
motivo a mezzo del quale si deduce omessa ed
Insufficiente motivazione, ex art.360 n.5 c.p.c., sul
rilievo che la Commissione Tributaria Regionale non
avrebbe motivato o, comunque, non avrebbe chiarito
qua]é effettivo vantaggio fosse tratto dai fondi.
3.

La sentenza

succinta,

contiene una specifica, seppur

motivazione che non può considerasi né

apodittica né insufficiente laddove il Giudice di
appello ha accertato

come’, fondi

dei ricorrenti pur

non avendo accesso diretto alle strade interpoderali,
ricevano dalle stesse un beneficio diretto (in termini
(IL incremento di valore e di p ‘li facile raggiungimento)
risaltando

inseriti

in

un

compendio

immobiliare

agricolo, in virtù dell’esecuzione di dette
consortili, capillarmente suddiviso.

opere

di secondo grado ha, comunque, accertato che il fondo

‘9″,,Merd

4. Con il quarto motivo, infine, articolato ai sensi
dell’art.360,

I

comma,

n.5

c.p.c.,

i

ricorrenti

denunciano omessa pronuncia sulla questione controversa
costituita dalla applicazione (mancata da parte della
C.T.R. malgrado oggetto di domanda di essi ricorrenti

Statuto del Consorzio del Tres a mente del quale
terreni con attualità di cultura a bosco sono soggetti
contribuzioni per spese generali solo nel caso di
interventi migliorativi che li interessino e tenuto
conto dei benefici da essi prodotti.

4.1 Ricorre il vizio di omessa motivazione della
sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi
dell’art. 360 c.p.c., comma l, n. 5, nella duplice
manifestazione di difetto assoluto o di motivazione
apparente, quando il Giudice di merito ometta di
indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto
proprio convincimento ovvero indichi tali elementi
senza una approfondita disamina logico e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”
(Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).
Nel caso in esame, la mancata disamina da parte del
Giuoice

di

merito

della

questione

relativa

all’applicazione o meno dell’art.45 dello Statuto

9

in entrambi i gradi del giudizio) dell’art.15 dello

consortile,

non

certamente,

integra,

un

– fatto”

controverso e decisivo per il giudizio (richiesto
dall’invocato art.360 n.5 c.p.c.) quanto piuttosto il
mancata esame di una tesi difensiva allegata dalla
parte (non costituente oggetto di specifica domanda o

inammissibile in quanto avrebbe dovuto più
correttamente essere prospettato ai sensi dell’art.360
n.4 c.p.c.). Se così è il motiva è infondato.
La motivazione del giudice di merito, per essere
cons:derata adeguata e sufficiente, non è necessario
che prenda in esame, al fine di confutarle o
condividerle, tutte le argomentazioni delle parti, ma è
sufficiente che il giudice indichi le ragioni del
proprio convincimento, dovendosi in questo caso
ritenere implicitamente rigettate tutte le
argomentazioni logicamente incompatibili con esse;
ovvero, in altri termini, il giudice non ha l’obbligo
di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici
prospettati dalle parti per sostenere le loro domande o
eccezioni, essendo sufficiente che nella motivazione
sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito
per giungere alla decisione quando sia comunque
desumibile la ragione per la quale ogni contraria
prospettazione sia stata disattesa.

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di eccezione chè altrimenti il motivo sarebbe

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Nella specie, la motivazione della CTR, va esente da

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censure in quanto nel motivare il rigetto dell’appello
sulla base dell’accertato vantaggio conseguito dai
fondi dei ricorrenti ha, implicitamente, disatteso la
concreta applicabilità della norma statutaria che tale

Il ricorso va, pertanto, rigettato ed in ossequio al
principio di soccombenza i ricorrenti condannati alla
relusione delle spese di lite, liquidate come in
dispositivo, in favore del Consorzio controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti
ala refusione in favore del Consorzio controricorrente
del2e spese di lite che liquida in complessivi euro
1.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V
sezione Civile il 3.10.2012.

vantaggio presuppone comunque.

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