Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4299 del 24/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4299 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 12695-2012 proposto da:
BORTOLATO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
REGGIO D’ACI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato D’AMBROSIO COSIMO giusta procura a margne del
ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO VENEZIA SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimato avverso il decreto n. 3275/2011 del TRIBUNALE di PADOVA del
29/03/2012, depositato il 13/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
tAdoLek–0

Q ( uis.

7-(_ co,A,

Q__.06.,-c, ozì_ cADA),_ oCk9.)–tcl I

Data pubblicazione: 24/02/2014

La Corte rilevato che sul ricorso n. 12695/12 proposto da
Bortolato Maurizio nei confronti del Fallimento Venezia s.p.a. il
consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art 380 bis cpc, la

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva
quanto segue.

Bortolato Maurizio ha proposto ricorso per Cassazione sulla
base di cinque motivi avverso il decreto ,emesso in data
29.03.2012 e depositato il 13.04.2012 nella causa R.G. n.
3275/2011, con cui il Tribunale di Padova ha rigettato
l’opposizione allo stato passivo ex artt. 98 l f del fallimento
della Venezia s.p.a. in liquidazione proposta dal ricorrente.
L ‘intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta il vizio motivazionale
del provvedimento impugnato per non avere questo preso in
esame la documentazione regolarmente prodotta per provare il

relazione che segue.

raggiungimento per gli standard per i premi degli anni 20082009 .
Il motivo appare manifestamente infondato.

produzione documentale in allegato al ricorso ex art 98 e 99 lf..
Come risulta dal ricorso ,che indica quali fossero i documenti in
questione, gli stessi appaiono privi di rilevanza ai fini del
decidere.
I documenti 4 e 6 riguardano infatti le disposizioni contrattuali
che prevedevano il riconoscimento dei premi di produzione in
presenza di determinate condizioni .Tale circostanza è pacifica
in causa e non necessitava quindi di alcuna prova vertendo il
giudizio solo sulla prova del raggiungimento dei presupposti per
l’ottenimento dei premi in questione.
I documento 8 e 10 riguardano missive di contestazione inviate
dal ricorrente al datore di lavoro che, in quanto documenti
provenienti dalla stessa parte, sono privi di efficacia probatoria.
Il tribunale di Padova ha pertanto legittimamente pretermesso
1 ‘esame di detti documenti.

Il Tribunale di Padova non ha correttamente tenuto conto della

Con il secondo motivo si assume che il fallimento non aveva in
realtà contestato il credito di cui al primo motivo.
Il motivo è manifestamente infondato.

riportato per quel che qui rileva nel ricorso ,che esso
espressamente dedusse che, stante l ‘inammissibilità della
produzione documentale in sede di opposizione, il Tribunale
doveva giudicare in base alla documentazione prodotta in sede
di verifica del passivo con la conseguenza che ” nessuna
richiesta di modifica del provvedimento emesso dal giudice
delegato potrà trovare accoglimento non avendo il ricorrente
assolto al proprio onere probatorio”.
Il fallimento ha dunque contestato la domanda.
Nessuna tardività sussiste poi circa tale contestazione poiché
l’art 99 lf prevede la decadenza in caso di costituzione tardiva
solo per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d’ufficio mentre la contestazione della domanda avversaria
costituisce una mera difesa e non già una eccezione che, come
tale, non è sottoposta alla esaminata decadenza.

Risulta dalla memoria di costituzione del fallimento, il cui testo è

Con il terzo motivo si contesta la ritenuta genericità della
domanda di risarcimento dei danni mentre con il quinto
motivo si lamenta la violazione dell’art 112 cpc avendo esso

profilo del mancato rispetto del contratto di assunzione in
relazione agli inadempimenti di cui al documento 8 ( e cioè gli
impedimenti frapposti allo svolgimento della mansioni
lavorative che avevano pregiudicato il raggiungimento degli
obiettivi cui erano collegati i premi) e non già per lo
scioglimento del rapporto di lavoro conseguente al fallimento.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto
tra loro connessi e gli stessi sono manifestamente infondati.
Il Tribunale ha osservato che, in relazione alla domanda
risarcitoria, l’odierno ricorrente aveva lamentato il danno
conseguente al mancato rispetto del contratto di assunzione ed
aveva altresì dedotto il danno derivante da un recesso illegittimo
senza precisare il titolo della domanda risarcitoria.
Non risulta dunque alcuna violazione dell’art 112 cpc avendo
comunque il Tribunale preso in considerazione ed esaminato la

ricorrente avanzato domanda di risarcimento danni sotto il

domanda di risarcimento danni per mancato rispetto del
contratto di assunzione, ma ha ritenuto che tale domanda, in
quanto connessa con quella imprecisata relativa al danno per

generica.
Trattasi di motivazione adeguata, come tale, non sindacabile in
. sede di legittimità.
D’altra parte il ricorrente con i due motivi di ricorso in esame
nulla dice in ordine alla domanda risarcitoria per recesso
illegittimo e come questa fosse rapportata negli scritti difensivi a
quella per violazione del contratto di assunzione, in tal modo
non svolgendo adeguata censura alla motivazione del tribunale.
Con il quarto motivo infine , il ricorrente prospetta la
violazione del contraddittorio perchè il Tribunale, dopo che il
giudice istruttore si era riservato sull’ammissione dei mezzi di
prova, ha deciso con provvedimento collegiale sull’intera
opposizione impedendo alle parti di svolgere le proprie difese
sull’ammissione delle prove e di predisporre la comparsa
conclusionale.

recesso illegittimo, fosse assolutamente imprecisata e quindi

Il motivo è manifestamente infondato.
Riferisce il ricorrente che all’udienza del 28.3.13 vi era stata
contestazione tra le parti sull’ammissibilità o meno della

era riservato di riferire al Collegio.
E’ noto che nei procedimenti di natura contenziosa che si
svolgono con il rito camerale (quale l’opposizione allo stato
passivo), deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi,
realizzato il principio del contraddittorio. Nel caso di specie
peraltro non risulta alcuna violazione del contraddittorio.
Le parti hanno avuto occasione di discutere circa
l’ammissibilità della documentazione nel corso dell’udienza del
28.3.13 e non è neppure dedotto che la ricorrente avesse chiesto
termine per memoria.
A seguito di ciò il giudice ha rimesso la causa al collegio e sul
punto questa Corte ha già chiarito che poiché i procedimenti
camerali sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità
di forme per cui ad essi non sono applicabili le disposizioni
proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente,

documentazione presentata da essa ricorrente e che il giudice si

quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190
(Comparse conclusionali e memorie) cod. proc. civ. ( Cass
565/07).

trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui
all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione
in Camera di Consiglio
Roma 28.9.13
Il Cons.relatore”

Vista la memoria;
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che, in relazione al quarto motivo di ricorso, va osservato che questa Corte
ha già avuto occasione di precisare

ulteriormente , a conferma

dell’orientamento già espresso e citato nella relazione,che il reclamo

Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere

avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall’art.18 legge
fall. – nel testo, “ratione temporis” vigente, riformato dalla legge n.169 del
2007 – deve essere coordinato con la precedente fase, di natura contenziosa

(A)
snellezza e celerità. Esso si pertanto, in una fase di costituzione delle
parti che si conclude in un’unica udienza a trattazione orale, ove ciascuna,
pur in una sequenza semplificata, è ammessa ad illustrare le proprie difese
ed anche a replicare a quelle avverse, senza che però tale dialettica
contempli la facoltà delle parti di depositare ulteriori memorie e consenta
l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt.189 e 190 cod. proc. civ.,
essendo semmai consentito – al giudice, d’ufficio, acquisire eventuali
informazioni per completare il quadro istruttorio ed anche graduare la
tempistica del procedimento, secondo un temperato principio inquisitorio
sopravvissuto alla citata riforma e la intrinseca flessibilità del modello
camerale.(Cass 20836/10);
che pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della
ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento svolto attività
difensiva.
PQM

ed a trattazione camerale, volta ad assicurare l’attuazione di esigenze di

Rigetta il ricorso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA