Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4299 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliali presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello

Stato ope legis in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

Molina di Molina Ettore e Figli s.a.s. in liquidazione, in persona

del liquidatore socio accomandatario M.E., dom.ta presso

lo studio dell’avv. Gerardo Tomarchio in via Marconi 25 in Sannazzaro

de Burgundi;

– intimata –

avverso la sentenza 21.38.05, depositata in data 22.2.05 della

Commissione tributaria regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.1.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Udita la difesa svolta dall’Avvocatura dello Stato, per conto di

parte ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, la

cassazione della sentenza impugnata con ogni consequenziale

statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Udito il P.G. in persona del dr. Wladimiro De Nunzio che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso con le pronunce consequenziali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20.11.98 l’Ufficio Iva di Pavia notificava alla S.n.c. Molina di Molina Ettore e Figli, per l’anno 1995, atto di contestazione 11.2000186/98. fondato sul verbale di constatazione della G. di F. del 6 giugno 1997. Avverso tale atto proponeva ricorso la contribuente presso la CTP di Pavia la quale lo respingeva.

Avverso la detta sentenza proponeva appello la contribuente. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’impugnazione compensando le spese di giudizio.

Avverso la detta sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova rilevare preliminarmente che l’intimata non si è costituita e che la notifica del ricorso di cui innanzi è stata effettuata a mezzo del servizio postale senza che nel termine di legge, fosse prodotto dai ricorrenti, unitamente al deposito del ricorso, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto spedita per la notificazione.

Ciò premesso, deve considerarsi che recentemente le Sezioni Unite hanno statuito che. in difetto di produzione della raccomandata e in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione e inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito – che sarebbe in contrasto con il principio rilevabile dal novellato art. 111 Cost., comma 2 secondo il quale i tempi di definizione di un processo non possono essere protratti per sopperire ad ingiustificate omissioni di una parte – e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. in quanto la produzione della documentazione richiamata non costituisce un momento strutturale del procedimento notificatorio e quindi non incide sulla validità dello stesso, attenendo piuttosto alla prova dell’avvenuta instaurazione dei contraddittorio (Sez. Un. 627/08).

Deve rilevarsi altresì che il difensore dei ricorrenti non ha domandato di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. per il deposito dell’avviso offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1.

Ciò posto, considerato che la produzione della documentazione richiamata, pur non costituendo un momento strutturale del procedimento notificatorio e pur non incidendo sulla validità dello stesso, attiene comunque alla prova dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio e considerato che nel caso di specie il rapporto processuale non risulta pertanto costituito, ne deriva che il ricorso per cassazione proposto deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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