Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4299 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4299 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 682-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenei contro
T IDONA VITTO RIO;

– intimato avve rso la sentenza n. 4841/17/2015 della CONINI 1SS (

TRIBUTARIA REGIONALE di PALI1ZMO
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 20/11/2015;

S17,710NI

Data pubblicazione: 22/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 12 novembre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, respingeva l’appello
proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza
n. 802/4/11 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che
aveva accolto il ricorso di Tidona Vittorio contro il silenzio-rifiuto
opposto dall’agenzia fiscale alla sua istanza di rimborso IRPEF per gli
anni 1990, 1991, 1992. La CTR osservava in particolare che spettavano
i rimborsi de quibus anche a chi, come il Tidona, aveva già versato
l’intero dovuto per detta imposta negli anni indicati ancorche tramite il
sostituto datoriale, dovendosi in tali termini estendersene il beneficio
previsto dalle provvidenze normative anche fiscali emanate per i
soggetti residenti nelle aree colpite dal sisma siciliano del 1990; che
peraltro le istanze in oggetto erano da considerarsi tempestivamente
proposte nel termine, prorogato, di legge.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
L’intimato non si C difeso.
Considerato che:
Con il primo motivo aed il secondo motivo di ricorso —ex art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente censura
la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di plurime
disposizioni legislative, sostenendo di non condividere l’orientamento
di questa Corte in ordine all’applicabilità dell’agevolazione prevista
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Rilevato che:

dalla legge n. 289 del 2000, art. 9, comma 17, anche ai contribuenti che,
tramite il meccanismo della sostituzione di imposta, all’entrata in
vigore di tale disposizione di favore avevano integralmente versato le
imposte relative agli anni 1990, 1991 e 1992, quindi trattandosi di
imposte non direttamente versate dai richiedenti il rimborso

limitare l’agevolazione esclusivamente alle imposte non ancora versate.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono infondate.
Nel caso di specie le tesi sostenute dalla difesa erariale nel motivo in
esame sono del tutto identiche a quelle esaminate e confutate da questa
Corte già nella sentenza n. 20641 del 2007 (con riferimento a
fattispecie del tutto analoga a quella qui vagliata) e poi ancora nella
sentenza n. 11247 del 2010 (con riferimento ai contributi previdenziali
dovuti dai soggetti colpiti dall’alluvione della città di Alessandria nel
novembre 1994) e n. 3832 del 2012 (con riferimento ai soggetti colpiti
dall’alluvione del Piemonte del 1994).
In tali pronunce si è affermato che la definizione automatica della
posizione fiscale prevista dalle disposizioni di favore emanate per i
soggetti colpiti da particolari calamità naturali «può avvenire in due
simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato,
mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il
16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso
del 90% di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto
dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di “ius
superveniens” favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già
versato non dovuto ex post (Cass. n. 20641 del 2007) «in coerenza con
l’interpretazione costituzionalmente orientata della legge e, in
particolare, con i principi di ragionevolezza e uguaglianza da ritenere
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(sostituiti), bensì dal loro sostituto datoriale e comunque dovendosi

tanto più accentuati in quanto riferiti a vittime di calamità naturali»
(Cass. n. 3832 del 2012).
iknaloga confutazione hanno avuto le argomentazioni svolte dalla
difesa erariale con riferimento ai principi espressi dalla Corte
costituzionale, essendosi affermato (Cass. n. 18205 del 2016) che in

precedentemente effettuati dal contribuente e, quindi, dovute al
momento della so/utio, ma divenuti indebiti a seguito di successivo
intervento legislativo; che è situazione del tutto identica a quella in
esame.
Si è detto, inoltre, che il Giudice delle leggi ha differenziato la
disciplina del condono – che essendo caratterizzata dalla
«incentivazione dei pagamenti non ancora effettuati» e non escludendo
la causa debendi dei pagamenti anteriormente effettuati, non interferisce
con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Costi. — dalle altre
disposizioni di favore — nel cui ambito si ascrivono quella in esame che sono estranee alla tecnica ed alle finalità del condono e che non
rispondono «ad esigenze della finanza pubblica» (così Corte cost., sent.
n. 416 del 2000), ma piuttosto mirano a «realizzare un’uniformità di
regolamentazione» di una disciplina sostanziale (come la Corte
costituzionale ha ritenuto con riferimento alle agevolazioni per la
prima casa) oppure a prevedere misure di sostegno in favore di
soggetti particolarmente bisognosi, come quelli danneggiati da calamità
naturali (in tal senso Cass. n. 11247 del 2010), che è appunto l’ipotesi
che viene qui in rilievo.
In particolare in ordine alla questione, posta con la seconda censura,
della irripetibilità del “versato”, va peraltro ribadito (Cass. n. 17472 e n.
17473 del 2017) che «tale interpretazione non trova invero univoco
riferimento nel dato positivo, specie alla luce della interpretazione
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II.

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quelle pronunce vengono definite sine causa i pagamenti di tributi

estensiva e costituzionalmente orientata di cui sopra si è detto. Il
riferimento testuale alle imposte “versate”, in particolare, non può
assumere il significato scriminante che intende attribuirgli
l’amministrazione, non rinvenendosi in materia ragione alcuna per
derogare al principio fissato dall’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.

sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso
della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al
giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d.
sostituto d’imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta (c.d. sostituito) (v. ex aliis Cass. 14/07/2016, n. 14406; Cass.
29/07/2015, n. 16105), rimanendo quest’ultimo, comunque, il
contribuente/debitore principale e come tale beneficiano diretto del
provvedimento agevolativo di che trattasi».
Pertanto si deve confermare che il lavoratore, che si identifica con il
contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso per le somme
indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro,
restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la
circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata
versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta.
Tale principio ha peraltro recentemente trovato l’avallo del Legislatore
che con l’art. 16-octies, comma 1, lett. b), della legge n. 123 del 2017, di
conversione con modifiche del d.l. n. 91 del 2017, ha modificato l’art.
1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 specificando espressamente
che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato
le province di Catania, Ragusa e Siracusa, […], che hanno versato imposte per il
triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo
9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modrlica_zioni» e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività
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602, in forza del quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi,

d’impresa, […] al rimborso di quanto indebitamente versato», sono «compresi i
titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e
assimilati a quelli di lavoro dipendente in rela.‘zione alle ritenute subite».
E nel senso dell’effettiva spettanza del rimborso ai lavoratori
dipendenti si è espressa anche l’Agenzia delle entrate nel

emesso ai sensi del terzo periodo del novellato comma 665 dell’art. 1
della legge 190/2014, che prevede che «Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre
2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare
il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma».
Al riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di spesa
fissato nella misura «pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015-2017» , la novella introdotta dalla legge n. 123 del 2017, art. 16octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto
indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati «nei
limiti della spesa autorizzata dal presente comma» (primo periodo del
comma 665 modificato dalla lettera a) del citato art. 16-octies, comma
1), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di curo complessivi per il
triennio 2015-2017, stabilendo che (

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