Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4299 del 20/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/02/2017), n. 4299
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6603/2016 proposto da:
Y.J., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCO, depositata il 09/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
Y.J. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Lecco in data 9.06.2015.
Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno dei controinteressati.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017