Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4298 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4298 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 6155-2012 proposto da:
PROFILATI ITALIA SRL 026921206581, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO ITALIA 97, presso lo studio dell’avvocato DE BATTISTA
FLAVIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIANI
ALESSANDRO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
JAMES W. GIDDENS, nella sua qualità di Trustee per la liquidazione
delle attività di LEHMAN BROTHERS INC., quale successore della
stessa di Lehman Brothers Inc., elettivamente domiciliato in ROMA,
P.ZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato
BURESTI CECILIA, che lo rappresenta e difende giusta procura alle
liti allegata in atti;

Data pubblicazione: 24/02/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 2039/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’i 1/04/2011, depositata il 10/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

riporta agli scritti.

/
/

Ric. 2012 n. 06155 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

udito l’Avvocato Alessandro Mariani difensore della ricorrente che si

La Corte rilevato che sul ricorso n. 6155/12 proposto dalla Profilati Italia
s.r.l. nei confronti della. Lehman Inc. in persona del suo fiduciario (trustee)

il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art 380 bis cpc, la

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO
che la Profilati Italia srl ha proposto ricorso per Cassazione
sulla base di due motivi avverso la sentenza della corte
d’appello di Roma n. 2039/11 con cui veniva respinto
l’appello da essa avverso la sentenza del tribunale di Latina
n. 1917/03 con cui era stato revocato ,in accoglimento
dell’opposizione proposta dalla Lehman Brothers , il decreto
ingiuntivo emesso nei confronti di quest ‘ultima dal Presidente
del Tribunale di Latina per la somma di USD 104.213,22 su
istanza della Commerciale Alluminio Nord srl successivamente
incorporata dalla Profilati Nord srl;
che la Lehman Brothers ha resistito con controricorso .

Osserva

relazione che segue.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che
erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto tardiva la propria
eccezione di nullità della consulenza tecnica in quanto ,

successiva udienza del 18.4.02 non aveva sollevato la detta
eccezione essendosi limitata a richiedere un rinvio per esame e
solo alla successiva udienza aveva sollevato l’eccezione in
questione.
Sostiene la ricorrente di non avere avuto l’opportunità di
esaminare la CTU in quanto non disponibile in cancelleria e
che, avendo il giudice concesso termine per esame all’udienza
del 18.4.02, l’eccezione poteva essere sollevata alla successiva
udienza.
Il motivo è manifestamente infondato

alla luce della

giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato
che agli effetti della norma di cui al secondo comma dell’art.
157 cod. proc. civ., che impone alla parte che vi abbia interesse
di eccepire la nullità di un atto nella prima istanza o difesa
successiva all’atto od alla notizia di esso, il termine istanza

depositata quest’ultima il 14.3.02, essa ricorrente alla

deve ritenersi comprensivo di qualsiasi richiesta delle parti
tendente ad ottenere anche un semplice atto ordinatorio, quale
è il provvedimento di rinvio della udienza istruttoria.

consulenza tecnica che non sia stata dedotta nella udienza
successiva al deposito della consulenza stessa, ancorché in
detta udienza sia stato chiesto e disposto un mero rinvio.( Cass
8383/95; 16224/05; 27026/08).
L’assunto poi secondo cui non aveva avuto la possibilità di
esaminare la CTU in cancelleria, comporta un accertamento in
punto di fatto non suscettibile di effettuazione in sede di
legittimità.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce, sotto il
profilo del vizio motivazionale, l’erroneità della sentenza sotto
il profilo della carenza probatoria nonché la violazione
dell’art 112 cpc per omessa pronuncia sul motivo di
opposizione concernente la mancata prova dei crediti fatti
valere esecutivamente.

Conseguentemente, è tardiva la eccezione di nullità della

La prima doglianza è strettamente collegata a quanto esposto
con il primo motivo. Sostiene, infatti, la ricorrente che,
dovendosi ritenere nulla la CTU, nessuna prova era stata

Quanto alla seconda doglianza, la stessa è inammissibile non
censurando in modo specifico la motivazione della Corte
d’appello che aveva ritenuto che il secondo motivo di
impugnazione era privo dei requisiti di specificità essendo del
tutto generico non muovendo argomentazioni volte a
contrastare le motivazioni del giudice di prime cure.
Anche in questo caso la ricorrente muove generiche
contestazioni che investono il merito della controversia senza
contestare le predette affermazioni della Corte d’appello
riportando nel ricorso, in virtù del principio di autosufficienza
dello stesso, i brani del proprio atto di appello in base ai quali
sostenere che in realtà i motivi dedotti avevano il requisito
della specificità.

fornita dalla resistente circa il proprio credito.

Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 20.9.13
Il Cons.relatore”

Vista la memoria;
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo
PQM

69 IR NIVOC ottA,A
CooT(14R.t.e02.W0Tv

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento e2lelle spese di
giudizio liquidate in euro 5000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre
accessori di legge.

PQM

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