Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4298 del 22/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4298 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso 678-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
RIG RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI GIOIA SRI. IN
LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE ALESSI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO SOFIA;
– contro ricorrente –
Data pubblicazione: 22/02/2018
avverso la sentenza n. 2062/3/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
15/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 11 aprile 2016 la Commissione tributaria
regionale della Calabria dichiarava inammissibili gli appelli proposti
dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso le sentenze nn. 375
–
376/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che
aveva accolto il ricorso della Ristrutturazione Immobili Gioia srl in
liquidazione contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 20042005. La CTR osservava in particolare che il mancato deposito della
ricevuta di spedizione postale dei gravami agenziali nel termine per la
costituzione dell’appellante ne causava appunto l’inammissibilità.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 53, comma 2, 22, comma 1, d.lgs. 546/1992,
poiché la CTR ha affermato quale causa di inammissibilità dei suoi
appelli il mancato deposito delle ricevute di spedizione postale dei
medesimi nel termine decadenziale di costituzione della parte
Ric. 2017 n. 00678 sez. MT – ud. 25-01-2018
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ANZON.
appellante, sostenendo l’equipollenza a tal fine degli avvisi di
ricevimento in quanto comunque attestanti la data di tale spedizione.
La censura è fondata.
Va ribadito che «Nel processo tributario, non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato
ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta
di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di
spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso,
infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima
funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione
manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione
sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del
plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine
di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»; «Nel
processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in
giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la
notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data
della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte
del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla
ricezione)» (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 03- 02).
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direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
La sentenza impugnata è chiaramente diffoinie dal principio di diritto
riveniente da tale arresto giurisprudenziale, dovendosi peraltro rilevare
in fatto ex actis, l’accesso ai quali è consentito a questa Corte trattandosi
di eri-or in procedendo, che l’avviso di ricevimento della raccomandata
contenente il gravame agenziale è stato consegnato al destinatario il 4
appellata depositata il 18 giugno 2012 e quindi, non essendo la
medesima stata notificata, scadendo il termine per appellarla, secondo
le disposizioni processuali applicabili ratione ternporis, dopo sei mesi e 46
giorni per la sospensione feriale, pertanto il 2 febbraio 2013, che
tuttavia era sabato, con la conseguente postergazione appunto al
successivo lunedì non festivo, ex art. 155, quarto-quinto comma, cod.
proc. civ.
Va anche rilevato che la costituzione dell’Agenzia delle entrate, ufficio
locale, appellante è avvenuta il 25 febbraio 2013 e quindi senz’altro
entro il correlativo termine decadenziale di legge.
Difformemente dalla proposta del relatore comunicata alle parti, la
sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto,
con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2018
febbraio 2013, quindi tempestivamente, essendo stata la sentenza