Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4298 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. III, 22/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 22/02/2011), n.4298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1571-2010 proposto da:

C.L. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 114, presso lo studio dell’avvocato

MARRAPESE CLAUDIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ACEA SPA (OMISSIS) in qualità di mandataria con rappresentanza

di ACEA DISTRIBUZIONE SPA, in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO FRANCIA 178, presso lo

studio dell’avvocato MANCUSI PIERO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PERSICO ANTONELLA, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS) in persona del procuratore ing.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo

studio dell’avvocato CARDARELLI MASSIMILIANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PETRIZZI VINCENZO, giusta procura in

calce al controricorrente e ricorrente incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 5065/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28/10/07, depositata il 04/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Persico Antonella, difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Ida Cardarelli, (delega avvocato Massimiliano

Cardarelli), difensore del controricorrente e ricorrente incidentale,

che si riporta gli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che aderisce

alla relazione.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 1.8 gennaio 2010 C.L. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 4 dicembre 2008 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda finalizzata ad ottenere la declaratoria dell’avvenuta disdetta del contratto con l’Enel e la cessazione degli effetti obbligatoti derivanti dal contratto, nonchè la dichiarazione di illegittimità del comportamento dell’Enel che non aveva proceduto all’allaccio della nuova utenza.

L’Enel ha proposto ricorso incidentale condizionato, mentre l’Acea ha resistito con controricorso.

1 due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – L’unico motivo del ricorso principale risulta inammissibile, poichè la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica e precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini. Sa formulazione corretta de quesito di diritto esige che il ricorrenti; dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – I ricorrente denuncia violazione di legge in materia di recesso ex art. 1373 c.c.. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, ma sostanzialmente chiede una verifica della negata correttezza della decisione impugnata e la sostituzione alla stessa di altra più favorevole.

4.- La relazione è stata comunicata a pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; entrambe le resistenti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; inoltre ha rilevato che il ricorso viola l’art. 366 c.p.c., n. 6 (vedi Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22.302 del 2008) e non censura la ratio decidendi della sentenza;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile con assorbimento di quello incidentale;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso principale inammissibile, assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidale, a lavoro di ciascuna delle resistenti, in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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