Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4297 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4297 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 23701-2012 proposto da:
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA
02659940239, in persona del legale rappresentante rappresentante e
procuratore pro tempore, non in proprio ma quale mandataria di
UNICREDIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
UVA GENNARO, ANGELINI LUIGI giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO ICT SRL NONCHE’ DEL SOCIO
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE CREMA FABRIZIO;
– intimati –

Data pubblicazione: 24/02/2014

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il
24/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2012 n. 23701 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 23701/12 proposto dalla Unicredit
credit management bank spa nei confronti del fallimento IBT srl e del
socio ill. resp. Crema Fabrizio il consigliere relatore ha depositato,

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
RILEVATO
che la Unicredit credit management bank spa ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di un motivo avverso il decreto depositato il
24.9.12 con cui il tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione allo
stato passivo del fallimento della ICT srl e del suo socio illimitatamente
responsabile ritenendo che la domanda di insinuazione era sprovvista
di idoneo titolo ad essere opponibile al fallimento in quanto il decreto
ingiuntivo posto a base dell’istanza non aveva acquistato efficacia di
cosa giudicata in senso sostanziale essendo privo della dichiarazione di
esecutività ex art 647 cpc
che la curatela fallimentare non ha resistito con controricorso.
Osserva
Con l’unico motivo di ricorso la banca ricorrente sostiene che, ai fini
della opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento, non è necessario
il decreto di esecutività di cui ali ‘art 647 cpc essendo sufficiente che il
decreto non sia opposto nei termini divenendo così definitivo.

ai sensi dell’art 380 bis cpc, la relazione che segue

Il motivo appare manifestamente infondato dovendosi ritenere che non

siano stati addotti elementi per discostarsi dall’orientamento
ripetutamente espresso da questa Corte secondo cui il decreto

seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647
cod. proc. e, dunque, è inopponibile alla massa dei creditori
concorsuali se non dichiarato esecutivo prima della sentenza
dichiarativa di fallimento, ancorché l’effetto preclusivo di
carattere processuale (giudicato formale) si produca anche a
prescindere dalla dichiarazione (Cass 2627/71; Cass
6085/04; Cass 6189/09;Cass 28553/11 cfr. anche Cass. n. 4510
del 2006, resa a sezioni unite; Cass. n. 6085 del 2004; Cass. n.
7272 del 2003; Cass. n. 11602 del 2002; n. 9335 del 2000; n.
8026 del 2000).
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di
cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio

ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo a

Roma 19.9.13
Il Cons.relatore

conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che,
pertanto, il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della
ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento svolto attività
difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso
Roma 141;. 14

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse

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