Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4297 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4297 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 614-2017 proposto da:
RUBINO LEONARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO TORTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CLAUDIO LUCISANO, CLAUDIA LAZZERI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 22/02/2018

avverso la sentenza n. 3189/29/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.

Presidente e del Rclatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 18 maggio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da Rubino
Leonardo avverso la sentenza n. 401/41/13 della Commissione
tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto i ricorsi contro
gli avvisi di accertamento IRPEF 2006/2009. La CTR osservava in
particolare che gli atti impositivi impugnati non potevano considerarsi
invalidi, come eccepito tra l’altro, per violazione del contraddittorio
endoprocedimentale, trattandosi di un obbligo non sussistente in
generale per le imposte dirette in guanto “non armonizzate”,
richiamando a sostegno della stat -uizione de qua la giurisprudenza di
legittimità.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
contribuente deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Il ricorrente successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione di
plurime disposizioni legislative, poiché la CTR ha affermato la non
obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale nel caso di

Ric. 2017 n. 00614 sez. MT – ud. 25-01-2018
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Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

specie e quindi respinto la sua eccezione di illegittimità degli avvisi di
accertamento impugnati correlativamente fondata.
La censura è infondata.
N’a ribadito che «In tema di diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di

violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia
assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto
far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente
pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per
quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale,
un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le
ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n. 24823
del 09/12/2015, Rv. 637604 – 01).
La sentenza impugnata si è espressamente adeguata a tale indirizzo
nomofilattico e non merita dunque cassazione.
Quanto alla subordinatamente sollevata questione di legittimità
costituzionale dell’art. 12, comma 7, legge 212/2000, sì come
interpretato dal citato arresto giurisprudenziale per violazione degli
artt. 3, 53, 24, 11, Cost., basti il rinvio a quanto nell’arresto medesimo
argomentato nel senso della manifesta infondatezza dell’eccezione
stessa e rilevare che la Corte costituzionale con ordinanza n. 187/2017
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione medesima
come sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana,
alla quale fa ampio riferimento il ricorrente.
In relazione alle ulteriori deduzioni difensive di cui alle memoria del
ricorrente, va infine rilevato che è consolidata giurisprudenza di questa
Corte che « In tema di accertamento delle imposte, la legittimità della
ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle
Ric. 2017 n. 00614 sez. MT – ud. 25-01-2018
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un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui

movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al
contraddittori() con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa,
in quanto l’invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle
operazioni annotate nei conti bancari costituisce per l’Uffici() una mera
facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, sicché

rettifica operata in base ai relativi accertamenti» (Sez. 5, Sentenza n.
25770 del 05/12/2014, Rv. 633749 – 01).
Dando seguito a tale indirizzo, nessuna violazione dell’art. 32, d.P.R.
600/1973 è pertanto rilevabile nel caso di specie.
11 ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
PQNI
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in curo 10.200 oltre spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2018

Il l
Ettor

irillo

dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della

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