Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4297 del 22/02/2011
Cassazione civile sez. III, 22/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 22/02/2011), n.4297
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27487-2009 proposto da:
S.G.B. (OMISSIS) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SANT’ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio
dell’avvocato SEVERINI GAETANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FERRERI PAOLO EMILIO, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.R. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI PAOLO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PENE’ SAVINO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
G.S. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1641/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
15/07/08, depositata il 17/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.
La Corte Letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 4 dicembre 2009 S.G. B. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 17 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pinerolo, aveva condannato P.R. a pagargli la somma di Euro 13.369,95, con gli interessi legali dal 12 febbraio 2004 al saldo, ma aveva respinto la domanda di rivalutazione della somma. La P. ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata G.S. non ha espletato attività difensiva.
2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale clic, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “Virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione ai quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, ma la censura, non contiene il prescritto quesito di diritto con il quale la ricorrente avrebbe dovuto postulare l’enunciazione di un principio fondato sulla norma indicata e diverso da quello applicato dalla Corte territoriale.
Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Anche questa censura risulta priva del momento di sintesi formulato secondo il paradigma sopra enunciato e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare quali parti della sentenza impugnata e per quali ragioni presentino motivazione rispettivamente omessa, insufficiente, contraddittoria.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna dei le parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte dal ricorrente con a memoria non possono essere condivise, restando confermato che il primo motivo è privo del quesito di diritto fondato sulle norme di cui sono state denunciate violazione e falsa applicazione (che non sono sinonimi e, quindi, vanno specificate): quanto al secondo motivo, è orientamento consolidato che anche il motivo di sintesi deve avere una propria autonomia e non può essere ricavato dalla Corte per interpretazione delle argomentazioni addotte.
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500.00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011