Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4297 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/02/2017),  n. 4297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23376/2015 proposto da:

L.J.J., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO PETITTI;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il

14/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

L.J.J. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 22.05.15 dal Giudice di Pace di Torino avente ad oggetto il ricorso per annullamento avverso il Decreto di Espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Torino del 08.04.2015 ed il conseguente Ordine del Questore della Provincia di Torino a n. cat. A. 12/imm n. 498/15 ex art. 13 e art. 14, comma 5 bis T.U. immigrazione con cui veniva decretata l’esclusione del Territorio Nazionale del L.. Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno dei controinteressati.

Inoltre la parte non ha provveduto a conferire mandato ad un avvocato patrocinante in cassazione.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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