Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4296 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4296 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 23014-2012 proposto da:
BANCA DI CAVOLA & SASSUOLO, CREDITO COOPERATIVO
S.C. 01026240356, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PECONI
STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
REGGIANI ROBERTO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO I PIOPPI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. PO 28, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTO DI MARIO, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

259.

-,tt4

Data pubblicazione: 24/02/2014

avverso il decreto n. Proc. 8735/2011 del TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA del 27/06/2012, depositato il 28/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Peconi Stefano difensore della ricorrente che si

udito l’Avvocato Di Mario Roberto difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 23014 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

riporta agli scritti;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 23014/12 proposto dalla Banca di
Cavola E Sassuolo Credito cooperativo sc nei confronti del Fallimento I
Pioppi srl il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
considerato:
che la Banca di Cavola e Sassuolo Credito cooperativo sc ha
proposto ricorso per Cassazione affidato a un motivo
avverso il decreto depositato il 28.6.12 del Tribunale di Reggio
Emilia

con cui veniva dichiarata inammissibile

l’opposizione alla stato passivo da essa banca

proposta

avverso il rigetto della domanda di ammissione al passivo della
somma di euro 243.416,33;
che il fallimento intimato ha resistito con controricorso.

Osserva
Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente contesta il
decreto impugnato laddove lo stesso ha dichiarato
inammissibile l’opposizione allo stato passivo per non avere
essa opponente presentato osservazioni al progetto di stato
passivo predisposto dal curatore.
Il motivo appare manifestamente fondato alla luce della
giurisprudenza di questa Corte che ha avuto occasione di

380 bis cpc, la relazione che segue

chiarire che la mancata presentazione da parte del creditore di
osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal
curatore non comporta acquiescenza alla proposta e
conseguente decadenza dalla possibilità di proporre

dell’art. 329 cod. proc. civ. rispetto ad un provvedimento
giudiziale non ancora emesso, inoltre l’art. 95, secondo comma,
legge fall., introdotto dal d.lgs.12 dicembre 2007, n. 169,
prevede che i creditori ‘Possano” esaminare il progetto, senza
porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle
eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per
l’esame dello stato passivo; deve, pertanto, escludersi che il
termine predetto sia deputato alla definitiva e non più
emendabile individuazione delle questioni controverse
riguardanti la domanda di ammissione. ( Cass 5659/12).
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio
ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc .
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 28.9.13
Il Cons.relatore”

opposizione; infatti, non può trovare applicazione il disposto

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle
rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va , accolto con conseguente cassazione della sentenza

composizione
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al
Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione

impugnata e rinvio anche per le spese al Tribunale di Reggio Emilia in diversa

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