Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4296 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4296 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 474-2017 proposto da:
EOUITALIA SERVIII DI RTSCOSSION1 ,1 SPA 13756881002, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo
studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrenei contro
NIIDIRI IRENE, MIDIRI DANIELA, MIDIRI LUIGI, PREMI
CATERINA, MIDIRI LETIZIA, Attivamente domiciliati in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato
MICHELANGELO SALVAGNI, rappresentati e difesi dall’avvocato
SILVESTRO CARBONI;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 22/02/2018

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 3873/40/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA
di LATINA, depositata il 16/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 11 maggio 2016 la Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, rigettava l’appello
proposto da Equitalia Sud spa avverso la sentenza n. 413/6/13 della
Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il
ricorso di Previti Caterina, Midiri Letizia, Midiri Luigi, Midiri Daniela e
N.lidiri Irene, quali eredi di Midiri Stefano, contro la cartella di
pagamento per imposte erariali e relativi avvisi di pagamento. La CTR
osservava in particolare che non essendo stata sottoscritta la ricevuta
della cartella esattoriale notificata dalla persona a ciò abilitata ed
essendo stata tale persona, identificata quale Previti Caterina,
erroneamente qualificata dall’agente notificatore come “figlia” del
destinatario, mentre ne era la moglie, conseguendone “incertezza
assoluta” sull’identità della persona ricevente la notifica della cartella
Ric. 2017 n. 00474 sez. MT – ud. 25-01-2018
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esattoriale medesima, la procedura notificatoria doveva considerarsi
inesistente.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente
della riscossione deducendo tre motivi.
Resistono con controricorso i contribuenti.

La ricorrente successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che:
In via preliminare devono essere respinte per manifesta infondatezza le
eccezioni di inammissibilità/improcedibilità del ricorso sollevate dai
contribuenti.
Quanto alla prima, è documentalmente comprovata la notificazione a
mezzo PEC del ricorso ai controricorrenti presso il loro difensore
domiciliatario di secondo grado, dott. Castellano Gianfranco, sicchè la
certificazione della segreteria del giudice a quo circa il passaggio in
giudicato della sentenza impugnata risulta evidentemente erronea e
giuridicamente irrilevante.
Ne consegue

de plano

l’eccepita inammissibilità, per tardività

inescusabile, del controricorso.
Quanto alla seconda, non essendo necessario l’esame del fascicolo dei
gradi di merito, posto che il punto decisionale pregiudiziale del ricorso
in esame ossia la ritualità della notifica della cartella esattoriale
originariamente impugnata, verte su profili di fatto pacifici ed implica
dunque una mera valutazione di diritto, va perciò ribadito che «In tema
di ricorso per cassazione, la mancata richiesta di trasmissione, da parte
del ricorrente, del fascicolo d’ufficio del giudice “a quo”, ex art. 369
c.p.c., non determina l’improcedibilità dell’impugnazione ove l’esame di
quel fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni
prospettate con quest’ultima» (Sez. 5 – , Sentenza n. 7621 del
Ric. 2017 n. 00474 sez. MT – ud. 25-01-2018
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L’intimata Agenzia delle entrate non si è difesa.

24/03/2017, Rv. 643472 — 01; conforme, Sez. U, Ordinanza n. 20504
del 21/09/2006, Rv. 592132 – 01).
Con il primo motivo ed il secondo motivo —ex art. 360, primo comma,
n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa
applicazione degli artt. 26, d.P.R. 602/1973, 139, secondo comma, 148,

procedura nofificatoria a causa dell’ “incertezza assoluta” circa
l’identità della persona ricevente dell’atto notificato, in sostituzione del
destinatario, posto che tale persona non aveva sottoscritto la relata
della ricevuta ed era peraltro stata erroneamente qualificata come
“figlia” del destinatario, essendone invece la moglie.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono fondate.
In primo luogo va rilevato che è lo stesso testo dell’art. 26, terzo
comma, d.P.R. 602/1973, che esclude la necessità di alcuna
sottoscrizione da parte della “persona di famiglia” consegnataria dell’
originale notificato della cartella esattoriale.
In secondo luogo, va ribadito che «L’erronea indicazione, nella
relazione di cui all’art. 148 cod. proc. civ., di una qualifica non
corrispondente a quella reale del consegnatario è irrilevante, e non
incide sulla validità della notificazione, qualora sia univocamente
identificabile la persona consegnataria attraverso la sola indicazione del
vincolo – familiare convivente o domestica – con il destinatario, non
sussistendo, di conseguenza, incertezza assoluta circa la persona che ha
ricevuto la copia dell’atto e non venendo meno la presunzione che il
consegnatario porterà a conoscenza del destinatario l’atto ricevuto»
(Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10030 del 08/05/2014, Rv. 630629 – 01).
La sentenza impugnata contrasta radicalmente con detta disposizione
normativa e con il principio di diritto riveniente da tale arresto
Ric. 2017 n. 00474 sez. MT – ud. 25-01-2018
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160, cod. proc. civ., poiché la CTR ha affermato l’invalidità della

giurisprudenziale e dunque, accogliendosi il primo ed il secondo
motivo di ricorso, assorbito il terzo, va cassata con rinvio al giudice a
quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il

regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2018

terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria

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