Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4296 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. III, 22/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 22/02/2011), n.4296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18275-2009 proposto da:

C.F., C.S. (OMISSIS)

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio

dell’avvocato BONOTTO MARCELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato

CANNIZZARO SEBASTIANO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GRASMALTE SRL (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 144/2009 del TRIBUNALE DI MONZA Sezione

Distaccata di DESIO del 4/3/08, depositata il 05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti depositati osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 23 luglio 2009 C.S. e C.F. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 5 marzo 2009 dal Tribunale di Monza, che aveva dichiarato la nullità dell’atto di precetto in rinnovazione notificato alla Servipack 2001 S.r.l. ad istanza della Grasmalle S.r.l. e aveva omesso di pronunciarsi sulla loro domanda di distrazione delle spese.

L’intimata non ha espletato attività difensiva.

2 – L’unico motivo del ricorso risulta inammissibile, poichè la formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare su piano generale che, considerata la sua l’unzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del questo di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – I ricorrenti denunciano violazione dell’art. 111 Cost. in relazione agli artt. 93 e 112 c.p.c..

Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate, ma chiede alla Coste di affermarne la violazione e le demanda di enunciare il principio, in tal modo frustrando le esigenze perseguite dall’art. 366 bis c.p.c..

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, osservando, inoltre, che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza del 7 luglio 1910, n. 16037) hanno stabilito che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391- bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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