Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4295 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4295 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 19633-2012 proposto da:
SANDULLI EMILIO SNDMLE46L09A509W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio
dell’avvocato SANDULLI EMILIO PAOLO, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

Contro
GUARINO ANTONIO E UMBERTO CONCERIA E
RAFFINERIA PELLAMI SNC, GUARINO ANTONIO,
GUARINO UMBERTO;
– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di AVELLINO del
7/06/2012, depositato il 02/07/2012;

Data pubblicazione: 24/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Ric. 2012 n. 19633 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 19633/12 proposto da Sandulli
Emilio nei confronti di Guarino Antonio e Umberto Conceria e
raffineria Pellami snc + 2 il consigliere relatore ha depositato, ai

sensi dell’art 380 bis cpc, la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati, osserva
quanto segue.
Sandulli Emilio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
un unico motivo avverso il decreto di liquidazione del compenso
liquidatogli dal tribunale di Avellino, depositato il 2.7.12 , per
l’opera prestata quale commissario giudiziale per il Concordato
preventivo della Conceria e raffineria Pellami snc.
Gli intimati non si sono costituiti.
Con l ‘unico motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di
violazione di legge e di omessa motivazione da parte del decreto
impugnato sotto diversi profili manca una adeguata motivazione
sui criteri adottati per la determinazione del compenso; sono state
applicate percentuali diverse in ragione dei diversi scaglioni sia
sull ‘attivo che sul passivo senza alcuna spiegazione ; è stato

(

violato il principio di proporzionalità rispetto alla liquidazione
effettuata in favore del precedente commissario giudiziale cui il
ricorrente è succeduto; non è stato tenuto conto dell’attività

precedente commissario ; non è giustificata l’applicazione di
percentuali minime per gli ultimi due scaglioni in relazione alla
utilità e laboriosità della prestazione effettuata.
Il motivo appare fondato.
Risulta dal decereto impugnato e dal ricorso che il ricorrente è
subentrato ad un precedente Commissario che aveva seguito la
procedura fino all’omologazione del concordato.
L ‘art 39 lf impone che, se nell’incarico si sono succeduti più
curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità .

Nel caso di specie non risulta in alcun modo dal provvedimento
impugnato quale sia stato il criterio di proporzionalità seguito dal
Tribunale nella liquidazione dei due compensi.
Sotto tale profilo il provvedimento attribuisce al ricorrente una
percentuale del 50% sul compenso complessivo ma non specifica

straordinaria in relazione alle irregolarità compiute dal

in ragione di quale criterio ciò sia avvenuto .Inoltre non risulta
motivato perché al precedente commissario sia stata attribuita una
somma inferiore al 50% rispetto all’importo complessivamente

ricorrente.
Aggiungasi che la motivazione circa i criteri seguiti nella
liquidazione/ come previsti dall’art 1 comma 1 del DM n. 30/12 ,
appaiono solo genericamente indicati senza alcun riferimento
concreto all’attività svolta, all’opera effettivamente prestata,
all’importanza del fallimento etc..
Su tale questione questa Corte ha già avuto occasione di affermare
che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare (
ovvero del commissario giudiziale ndr) deve essere specificamente
motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi
dell’art. 39 della legge fall., in relazione alla disciplina
regolamentare richiamata, risultando altrimenti nullo il decreto di
liquidazione. (Cass . 6202/10).
Le esaminate doglianze vanno quindi accolte restando assorbite le
restanti.

liquidato e perché la parte residua non sia stata attribuita al

Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 9.9.13
Il Cons. relatore

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle
rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va , accolto con conseguente cassazione della sentenza
impugnata e rinvio anche per le spese al Tribunale di Avellino in diversa
composizione
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al
Tribunale di Avellino in diversa composizione
Roma 181,4.14

PQM

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