Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4295 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 23/02/2010), n.4295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Molina di Molina Ettore e Figli s.a.s., in persona del socio

accomandatario M.E. nonchè M.S.A.,

M.F. e M.E., tutti elett.te domiciliati in

Roma Via Monte Delle Gioie 13 presso lo studio dell’avv. Carolina

Valensise e rappresentati e difesi giusta procura speciale in calce

al ricorso da quest’ultima nonchè dall’avv. TOMARCHIO Gerardo del

Foro di Vigevano;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliati rispettivamente, il primo presso gli uffici

dell’Avvocatura Generale dello Stato ope legis in Roma, Via dei

Portoghesi 12, la seconda in Roma al Viale Europa 242;

– intimati –

avverso la sentenza 28.4.03. depositata in data 26.2.03, della

Commissione tributaria regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12.1.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carico;

Udito il P.G. in persona del Dr. Wladimiro De Nunzio che ha concluso

per il rigetto del ricorso con le pronunce consequenziali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento notificato il 27.3.99 l’Ufficio II.DD. di Meda rettificava il reddito netto di impresa della S.n.c. Molina di Molina Ettore e Figli, ai fini Ilor, per l’anno 1993, elevandolo da L. 121.809.000 a L. 2.001.056.000 oltre sanzioni pecuniarie. Con separati avvisi accertava il reddito di partecipazione, ai fini Irpef per il medesimo anno di imposta, rispettivamente nella misura del 16,50%, del 16,50% e del 67%, a M.S.A., M. F. ed a M.E.. Gli avvisi in questione si fondavano sul verbale di constatazione della G. di F. dal quale emergevano sia vendite non fatturate per importi rilevanti sia numerosi conti correnti bancari, intestati a soci o dipendenti, dai quali risultavano operazioni relative all’attività della società ma non transitate nella contabilità della medesima, sia ritardi nell’istituzione del libro giornale. Sulla base di tali risultanze l’Amministrazione aveva ritenuto inattendibile la contabilità della contribuente e determinato induttivamente il suo reddito, fa società ed i tre soci presentavano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pavia deducendone la nullità per carenza di prove e di motivazione. Riuniti i ricorsi, la Commissione li accoglieva parzialmente rideterminando in L. 934.947.000 il reddito d’impresa ai fini Ilor e conseguentemente le quote dei soci ai fini Irpef. Avverso la detta sentenza proponevano appello principale i contribuenti ed appello incidentale l’Agenzia delle Entrate. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava il gravame principale ed accoglieva l’impugnazione incidentale compensando le spese di giudizio.

Avverso la detta sentenza la Molina di Molina Ettore e Figli s.a.s., M.S.A., M.F. e M.E. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, con cui i ricorrenti hanno dedotto la nullità del procedimento e della sentenza nella parte confermativa degli avvisi di accertamento per violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 54, 53), si articola sotto tre diversi profili: a) la Commissione di appello, nel dichiarare la ritualità dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia, avrebbe omesso di rilevare che un atto di appello, ove qualificabile come incidentale, avrebbe dovuto essere contenuto a pena di inammissibilità in un atto di controdeduzioni, nella specie inesistente; b) l’atto di appello dell’Agenzia, essendo stato proposto nei termini ordinari di impugnativa, dovrebbe essere qualificato anch’esso primario o simile al principale e quindi avrebbe dovuto essere notificato alle controparti, adempimento invece non compiuto nella specie con conseguente nullità, inammissibilità e/o improponibilità: c) fatto di appello dell’Agenzia avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile altresì per difetto dell’autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2.

La doglianza non coglie nel segno. Si deve premettere che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000, n. 189, e dalla giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Unite, sentenza n. 22601 del 2 dicembre 2004), deve riconoscersi, nell’ordinamento processuale tributario, l’esistenza di un principio di tendenziale limitazione delle ipotesi d’inammissibilità. La premessa torna utile nella misura in cui il mancato inserimento dell’appello incidentale in un atto formalmente intestato come atto di controdeduzioni non ne comporta l’inammissibilità, stante il principio sopra ricordato e il carattere non essenziale della formalità della intestazione, ove fatto con cui la parte resistente si costituisce tempestivamente, prodotto in tante copie quante sono le parti in giudizio, contenga, come nella vicenda processuale in esame, le difese svolte dalla stessa parte, ovvero in buona sostanza le sue controdeduzioni, in una alle doglianze avanzate avverso la sentenza impugnata.

Quanto al secondo profilo di censura, occorre chiarire che la distinzione tra appello principale ed appello incidentale è basata esclusivamente su un criterio cronologico: è principale l’appello proposto per primo, incidentale quello proposto successivamente.

Invero nel vigente sistema processuale, l’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perchè sia mantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Di conseguenza le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni tipiche (proposte cioè contro l’appellante principale) ovvero autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse del proponente che non nasce dall’impugnazione principale ma per un capo autonomo e diverso della domanda). Ora, poichè l’Amministrazione ha depositato il proprio appello successivamente all’appello principale, la sua impugnazione non poteva che avere natura di appello incidentale.

Ciò posto, va considerato che l’art. 54 sopra citato, che regola l’appello incidentale, si limita a stabilire che esso deve essere presentato nei modi e nei termini previsti per le controdeduzioni che vengono depositate presso la Commissione Regionale entro sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale. Pertanto, solo l’appello proposto per primo (appello principale) deve essere notificato alle altre parti per poi essere depositato presso la Commissione competente nei trenta giorni successivi mentre l’appello proposto successivamente (appello incidentale) deve essere depositato direttamente presso la Commissione competente nei sessanta giorni successivi alla notifica dell’appello principale.

E’ di tutta evidenza, quindi, che l’art. 54 esige solo che l’appello incidentale sia depositato, come appunto avvenuto nel caso, escludendo che debba invece venire notificato alla controparte, (cfr.

Cass. 22023/06). Quanto all’ultimo profilo della prima censura, mette conto di sottolineare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, non è più operativo a seguito dell’istituzione delle agenzie fiscali, posto che l’appello risulta depositato il 10 ottobre 2001.

Ed invero, come ha già statuito questa Corte “nel processo tributario, la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. Economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle Finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali. (cfr Cass. n. 604/05. conf. Cass. n. 20516/06).

Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della illogicità del procedimento e della sentenza, nella parte che tacitamente ha annullato il nuovo reddito d’impresa accertato e determinato dai primi giudici, nonchè sotto il profilo della violazione dell’obbligo di motivazione circa un punto decisivo della controversia e della violazione dell’art. 112 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione agli art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, giova precisare che la censura si fonda sulla considerazione che la C.T.R. avrebbe errato nella parte in cui, dopo aver premesso che i contribuenti avevano dedotto il vizio di extrapetizione – non essendo stata avanzata da alcuna parte domanda di rideterminazione del reddito accertato – ha attribuito tale motivo di impugnazione, riconoscendone la fondatezza ed accogliendolo, all’appellante incidentale e non invece agli appellanti principali.

Ciò posto, la Corte di Cassazione dovrebbe – è questa la conclusione dei ricorrenti – “confermare l’annullamento per i medesimi motivi dedotti nella sentenza impugnata ma dichiarandoli fondati sul contenuto dell’appello principale”.

La doglianza è inammissibile. Ed invero, deve sottolinearsi che l’interesse a impugnare una sentenza o un capo di essa postula un’utilità giuridica concreta che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone mentre è irrilevante l’interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (Sez. Un. 12367/08, Cass. 3646/09) ovvero all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass. n. 933/09), così come avviene nel caso di specie in cui i ricorrenti chiedono “la conferma dell’annullamento per i medesimi motivi dedotti nella sentenza impugnata” con la mera precisazione che tali motivi sarebbero contenuti nell’appello principale e non in quello incidentale. Ne deriva l’assoluta carenza del necessario interesse all’impugnazione.

Resta da esaminare l’ultima doglianza, proposta dai ricorrenti, fondata sulla pretesa “violazione dell’art. 2697 cod. civ., per violazione dell’obbligo di motivazione, per la mancata produzione di prove da parte dell’ufficio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1”. Va invero così può riassumersi la doglianza – le argomentazioni dei giudici di secondo grado non sarebbero corrette “perchè fondate sulla citazione di prove mai prodotte e mai conosciute”. Soltanto nel giudizio di secondo grado, infatti, sarebbero stati allegati all’atto di appello stralci de verbale della Guardia di Finanza, esattamente circa 140 fogli a fronte di 896, mentre non rispondeva al vero l’affermazione di aver allegato il processo verbale resa dall’Ufficio nell’atto di costituzione in primo grado. Pertanto, l’Amministrazione – questa, la conclusione – non avrebbe assolto l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale.

Anche tale censura è infondata. Preliminarmente, va ricordato che, se è vero che nel processo tributario compete all’Amministrazione la posizione di attrice in senso sostanziale sicchè su di essa grava l’onere di provare la pretesa fiscale, è altrettanto vero, però, che il contribuente a sua volta ha l’onere di fornire gli elementi di prova contraria ove l’Ufficio abbia addotto sufficienti riscontri indiziari a sostegno della sussistenza della obbligazione tributaria (cfr Cass. n. 9894/1997 tra le tante).

Ciò posto, va tenuto presente che nel caso di specie, come risulta dalla sentenza impugnata, la CTR ha fondato la sua decisione sulla considerazione di molteplici elementi probatori quali: 1) i tabulati, compilati con cadenza trimestrale e con riepilogo a fine anno “con la quantità al centesimo di grammo della gioielleria e oreficeria venduta”, riportanti il nominativo e codice del rappresentante, il codice ed il nominativo del cliente; 2) i movimenti bancari sui conti riconducigli al legale rappresentante della società (alcuni intestati a prestanome) per oltre L. 5.000 milioni, con accrediti ed addebiti non contabilizzati, rispettivamente per L. 2.969 milioni e L. 2.156 milioni; 3) le bolle di trasporto falsificate; 4) irregolarità nella contabilità; 5) la confessione del rappresentante detta società di avere l’uso esclusivo dei conti fittiziamente intestati alle impiegate; 6) le ammissioni a riguardo rese da queste ultime. Ne deriva che “Amministrazione aveva assolto l’onere probatorio a suo carico, a sostegno della pretesa fiscale, onde l’infondatezza della doglianza proposta dai ricorrenti. Ciò, senza considerare gli stralci del processo verbale della G. di F. che gli stessi ricorrenti riconoscono essere stati allegati agli atti di causa dall’Amministrazione, sia pure nel giudizio di appello (esattamente 140 fogli), nel rispetto peraltro del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, norma la quale nel capoverso, espressamente, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure avanzate, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato, senza che peraltro occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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