Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4295 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/02/2017),  n. 4295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21086/2015 proposto da:

M.D.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– ricorrente –

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

M.D.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida di allontanamento emessa dal prefetto di Viterbo in data 18.2.13 e di accompagnamento emesso dal Questore il 28.5.15.

Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno dei controinteressati.

Inoltre non risulta che la parte abbia provveduto a conferire mandato ad un avvocato patrocinante in cassazione.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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