Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4295 del 20/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.20/02/2017), n. 4295
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21086/2015 proposto da:
M.D.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè
medesimo;
– ricorrente –
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
M.D.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida di allontanamento emessa dal prefetto di Viterbo in data 18.2.13 e di accompagnamento emesso dal Questore il 28.5.15.
Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno dei controinteressati.
Inoltre non risulta che la parte abbia provveduto a conferire mandato ad un avvocato patrocinante in cassazione.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017