Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4295 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. un., 10/02/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9680/2021 proposto da:

LA.MA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO DE PERSIS, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LAZIO INNOVA S.P.A.;

– intimata –

per correzione di errore materiale della sentenza n. 6000/2021 della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 04/03/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/01/2022 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposta istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza di questa Corte n. 6000/21, depositata il 4 marzo 2021, avendo essa nel dispositivo condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite “in favore del Comune controricorrente”, per mero errore materiale, dal momento che non un Comune, ma la società LA.MA. s.r.l. era la parte controricorrente in questione;

– che non si è costituita l’intimata.

Diritto

CONSIDERATO

– che il ricorso è fondato;

– che, invero, non essendo affatto parte del giudizio un Comune, ma una società responsabilità limitata, la diversa dizione utilizzata è palesemente frutto di un mero errore materiale, che può essere corretto, con l’indicazione del giusto soggetto destinatario della pronuncia;

– che, in definitiva, risulta un vizio non attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un mero errore materiale, correggibile ai sensi degli art. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità;

– che non vi è luogo alle spese del presente procedimento, di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016, n. 14; 17 settembre 2013, n. 21213; 4 maggio 2009, n. 10203; sez. un., 27 giugno 2002, n. 9438).

PQM

La Corte accoglie il ricorso ed ordina correggersi il dispositivo della sentenza n. 6009 del 2021, disponendo che, laddove è scritto “in favore del Comune controricorrente” si legga “in favore della controricorrente LA.MA. s.r.l.”.

Manda alla cancelleria di provvedere alla annotazione della correzione sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

 

 

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