Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4294 del 24/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4294 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 18598-2012 proposto da:
PANATTA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato BIGNARDI
MARCO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO LUCAR SRL;
– intimato avverso il decreto n. 7323/22 del TRIBUNALE di PADOVA,
depositato il 22/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.;

Data pubblicazione: 24/02/2014

udito l’Avvocato Isabella Negro (delega avvocato Marco Bignardi)

/

/

Ric. 2012 n. 18598 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

La Corte rilevato che sul ricorso n. 18598/12 proposto da Panatta
Salvatore nei confronti del Fallimento Lucar srl il consigliere

segue

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
considerato:
che Panatta Salvatore ha proposto ricorso per cassazione
affidato a due

motivi avverso il decreto ,depositato il

22.6.12, del Tribunale di Padova

con cui veniva rigettata

l’opposizione alla stato passivo da esso ricorrente proposta
avverso il rigetto della sua domanda di ammissione al
passivo del fallimento Lucar srl;
che il fallimento intimato non ha resistito con controricorso

Osserva

relatore ha depositato, ai sensi dell’art 380 bis cpc, la relazione che

Con il primo motivo di ricorso il

ricorrente contesta il

decreto impugnato assumendo che lo stesso ha tenuto
conto solo di una parte della documentazione

emolumenti in nero nell’ambito del rapporto di lavoro con la
società fallita ai fini del riconoscimento del TFR.
In particolare, il ricorrente deduce che non si sarebbe tenuto
conto dei seguenti documenti: “buste paga “a campione” dal
2001 al 2009, copia dei CUD dei vari anni, estratto
contributivo e copia delle ricevute del pagamenti “fuori
busta”: diversi assegni a firma Biondini e Bolzonella,
molteplici” schede” sulle quali venivano segnati i clienti, le
fatture emesse e le somme in contanti versate dai clienti
stessi, nonché dichiarazioni di trattenute di somme in
contanti, sottoscritte dal Panatta accanto alle firme del
Biondini sugli incassi in contanti”.
Il motivo è inammissibile prima ancora che manifestamente
infondato.

depositata al fine di provare la corresponsione di

A seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la
nuova previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc.
civ., oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e

specificato in quale sede processuale il documento, pur
individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale
indibazione, quando riguardi un documento prodotto in
giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle
fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n.
4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di
legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di
tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile (come avvenuto nel caso di specie relativo alla
proposizione di un regolamento di competenza avverso un
provvedimento di sospensione del processo). (Cass
20535/09; Cass sez un 7161/10)
Nel caso di specie, il ricorrente non dice dove i detti
documenti siano rinvenibili tra gli atti della fase di merito.
Sotto un diverso profilo , sempre d’inammissibilità, si osserva

documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia

che il tribunale ha ritenuto non provata la domanda del
ricorrente perché

“i documenti depositati dal ricorrente

(assegni a firma Luciana Ba/zone/la ed scritti da cui ii

nero, non sono stati riconosciuti dal curatore, che non ne
ha trovato traccia nella contabilità né negli estratti conto
bancari noti alla Procedura (del tu. tto comprensibilmente,
visto che si tratterebbe di erogazioni di denaro non
contabilizzate: ed infatti gli assegni sono firmati senza
spendita del nome sociale).”
Da tale motivazione si evince che il Tribunale
,contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ha tenuto
conto non solo degli assegni ma anche di tutta l’altra
documentazione prodotta ancorchè non l’abbia indicata in
modo specifico.
In secondo luogo la predetta motivazione non è oggetto di
specifica censura da parte del ricorrente che non avanza
alcuna contestazione al fatto che gli assegni ,in quanto
senza spendita della ragione sociale, non sono riferibili alla

ricorrente pretende di ricostruire la prestazione dell’attività “in

società fallita nonché circa il fatto che i pagamenti asseriti
non trovavano alcun riscontro nella contabilità della società
fallita.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole della
mancata ammissione della prova per testi.
Il motivo è manifestamente infondato.
Il capitolo di prova- della cui mancata ammissione si duole il
ricorrente è riportato nel ricorso ed è del seguente tenore : “:
“Il Sig. Panatta per l’intero periodo di lavoro ha percepito la
retribuzione con le seguenti modalità : parte in busta paga,
parte in nero, in contanti e/o tramite assegni Lucar firmati,
per la maggior parte dal responsabile del magazzino Luigi
Biondini o dalla responsabile amministrativa Luciana
Bolzanella, e/o trattenendo, in acconto, somme somma sul
ricavato delle vendite ai clienti dell’azienda (cfr. doc in atti);
quest’ultimo “metodo avveniva per prassi aziendale, sulla
base di un riepilogo mensile che comprendeva retribuzione e
spese, effettuato dalla Sig. ra Bolzanella”
Il tribunale sul punto ha osservato quanto segue : ” la parte

(

chiede “ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di cui
in premessa quali motivi di impugnazione”, ma in “premessa”
• C(Ifir
non è formulato alcuno specifico capitolo, ammissibil sensi

testimoniale. Sono riferite in maniera cumulativa plurime
circostanze de/tutto prive i riferimenti temporali.”

Tale motivazione appare del tutto corretta alla lime della
giurisprudenza di questa Corte che a più riprese ha chiarito
che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non
solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e
determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel
tempo e nello spazio, con indicazione del luogo in cui l’atto
o gli atti vennero e compiuti, la data e le relative modalità. (
Cass 9547/09; Cass 20997/11).
E’ evidente che l’indicazione di un arco di tempo
indeterminato in cui sarebbero stati compiuti atti plurimi e
con diverse modalità senza alcuna ulteriore specificazione
non risulta conforme ai principi enunciati da questa Corte.
il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio

dell’articolo 244 c.p.c., che possa essere oggetto di prova

ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc .
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la

Roma 28.9.13
Il Cons.relatore

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che va soltanto ulteriormente osservato in relazione al primo motivo che
a prescindere dal motivo di inammissibilità ai sensi dell’art 366 n. 6 cpc,
sussistono comunque le ulteriori due ragioni di inammissibilità riportate
nella relazione;
che pertanto il ricorso va rigettato senza condanna della ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio non avendo il fallimento svolto attività
difensiva.
PQM

trattazione in Camera di Consiglio

Rigetta il ricorso

Roma 14.1.14

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