Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4294 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4294 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 233-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (LE 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ape legis;

– ricorrente contro
CONCERIA NUOVA IMPALA SRI„ in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
BOTTACCHIARI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/02/2018

avverso la sentenza n. 932/30/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
20/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 22 aprile 2016 la Commissione tributaria
regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dalla Conceria
Nuova Impala srl avverso la sentenza n. 421/2/15 della Commissione
tributaria provinciale di Pisa che ne aveva respinto il ricorso contro
l’avviso di accertamento IVA ed altro 2005. La CTR osservava in
particolare che, essendovi stata in una controversia parallela pronuncia
di appello favorevole alla Silkleather srl, società fornitrice delle merci di
cui alle fatture contestate quali soggettivamente inesistenti, non
potevasi pertanto ritenere la partecipazione della società contribuente
alla frode IVA de qua; che comunque le prove indiziarie allegate
dall’Ente impositore non erano tali da ammetterne una presunzione
(semplice) di consapevolezza della frode in questione da parte della
contribuente medesima, essendo state peraltro le operazioni in oggetto
regolarmente pagate e fatturate nonché corrispondenti a valori correnti
di mercato.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Considerato che:

Ric. 2017 n. 00233 sez. MT – ud. 25-01-2018
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MANZON.

Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente denuncia di nullità la sentenza impugnata
per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente).
Con il terzo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la
ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, cod. civ.,

rivenienti dalla giurisprudenza della CG UE, poiché la CFR ha
affermato l’inadeguatezza della prova indiziaria basante l’avviso di
accertamento impugnato particolarmente in ordine alla consapevolezza
della società contribuente dell’inesistenza delle fatture de quibus e quindi
della sussistenza di una frode IVA.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono fondate.
Va ribadito che:
-«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta
da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Sez. U, Sentenza n.
22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);
-«La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7
agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al
“minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
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19, primo comma, 21, 54, d.P.R. 633/1972 nonché dei principi

quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella

mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella

“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni

incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del
07/04/2014, Rv. 629830);
-«Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere
redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata
in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti
mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel
contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da
consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La
sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di
riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a
fondamento del dispositivo» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 107 del
08/01/2015, Rv. 633996 – 01);
-«In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua
discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in
modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a
base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio
convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola
necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre
una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli
intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi
singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale
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inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente

di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione
complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi
siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una
valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con
certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne

decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli
elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche
singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di
acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe
potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di
vicendevole completamento» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5374 del
02/03/2017, Rv. 643327 – 01).
Per un verso, relativamente alla prima censura, la motivazione della
sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie
argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali e si pone
sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale”.
La CIR toscana infatti ha affermato, apoditticamente e peraltro sulla
base di un presupposto giuridicamente erroneo, che non essendo la

società fatturante Silkleather srl una “cartiera” sulla base di una
sentenza del medesimo giudice tributario di appello emessa in diverso
processo, quindi dovendosi escludere la sua partecipazione alla frode
fiscale in oggetto, non potevasi affermare che ne fosse partecipe o
almeno consapevole la società contribuente.
Così la CTR non ha risposto alle diverse questioni di fatto poste con
l’appello agenziale, trascritte per autosufficienza nel ricorso per
cassazione, ed in particolare se la Silkleather fosse una società “filtro”
ossia fittiziamente interposta tra le società “cartiere” e la Conceria

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consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la

Nuova Impala srl nonché che di ciò quest’ultima fosse consapevole
ovvero potesse esserlo.
Per altro verso e relativamente ad entrambe le censure, con altrettanta
apoditticità ha affermato l’inadeguatezza delle correlative prove
indiziarie addotte dall’Ente impositore su tale decisiva circostanza, così

violazione di legge di cui al terzo motivo, in totale difformità
applicativa dei criteri valutativi enunciati nell’ultimo principio di diritto
citato.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo ed al
terzo motivo, assorbito il secondo, con rinvio al giudice a quo per
nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per
le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2018

non solo concretizzando il contestato vizio motivazionale, ma anche la

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