Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4294 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. III, 22/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1995-2010 proposto da:

M.S. (OMISSIS), C.P., M.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, V. DELLE ALPI 30,

presso lo studio dell’avvocato CAIANIELLO SALVATORE, rappresentati e

difesi dall’avvocato CORVINO UMBERTO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MO.RO., ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 813/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

4/02/09, depositata il 05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATI S..

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 5/3/2009 la Corte d’Appello di Napoli, rigettato quello in via incidentale proposto dalla società ITALIANA ASSICURAZIONI s.p.a., accoglieva parzialmente il gravame interposto dai sigg.ri M.S. e C.P. – quest’ultima in proprio e quale legale rappresentante del figlio M. G. – nei confronti della pronunzia Trib. Napoli 19/1/2002 n. 1352/02 di parziale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni subiti dal sig. M.E. in conseguenza di sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg.ri M.S. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad UNICO MOTIVO con il quale denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.p., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c. e art. 375 c.p.p., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108) -, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Orbene, il quesito recato dal ricorso risulta formulato in modo invero difforme rispetto allo schema sopra delineato, non recando invero la sintetica indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui il giudice li ha decisi, nè l’espressione della diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa risolto, appalesandosi invero altresì privi di decisività e sforniti di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650;

Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), al fine di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto. A fortiori in presenza di motivo come nella specie altresì carente di autosufficienza (cfr. in particolare Cass., 23/6/2008, n. 17064).

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione del quesito di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che la ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni contenute nella memoria, sostanziantesi nella idoneità dei formulati quesito e motivo;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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