Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4294 del 04/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4294 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: SPENA FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso 29573-2010 proposto da:
BRAY GIANLUCA C.F. BRYGLC73H04D883G, elettivamente
domiciliato in ROMA, V. GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO,
che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016
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contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

Data pubblicazione: 04/03/2016

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2529/2009 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 09/12/2009 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/01/2016 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA SPENA;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO per delega orale
Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
Avvocato PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2554/2008;

RG 29573/2010

FATTO

Con sentenza del 2.12- 9.12 2009 la Corte d’appello di Lecce respingeva l’appello proposto da
BRAY GIANLUCA nei confronti di Poste Italiane spa avverso la sentenza in data 16.10.2007 del
Tribunale di Lecce, che aveva rigettato la domanda proposta dal BRAY nei confronti della
s.p.a. Poste Italiane per la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro
intercorso tra le parti dal 1-10-2002 al 31-12-2002 in ragione di :

funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni
tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè
in applicazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001 , 11.12.2001 e
11 gennaio 2002″.
Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione BRAY GIANLUCA, articolato in due motivi.
Resiste con controricorso Poste Italiane.
Le parti hanno depositato memorie, precisando tra l’altro concordemente che la causale era
così enunciata in contratto:
“sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di
mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11
dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio,17 aprile,30 luglio e 18 settembre 2002, che
prevedono il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società ” .

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 1 D.Lvo 360/2001 nonché
omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto controverso e
decisivo.
Lamenta la genericità della causale, in quanto includente più ragioni di natura organizzativa
(riposizionamento di risorse sul territorio/ introduzione di nuove tecnologie, prodotti o
servizi/attuazione di accordi sindacali), eccessivamente ampia e- comunque- non contenente
riferimento alcuno alle esigenze della unità produttiva nella quale era stato impiegato.
Denunzia altresì il vizio logico della sentenza impugnata laddove- in contraddizione con i
principi generali condivisibilmente enucleati nella premessa della decisione – concludeva ,
apoditticamente, che risultavano “pienamente specificate, sia pure indirettamente, le ragioni
tecnico organizzative che hanno portato all’assunzione dell’appellante con contratto di lavoro a
tempo determinato per lo svolgimento di mansioni e presso un’unità operativa scoperti a
seguito dei processi di riorganizzazione generale”.
Il motivo è infondato.
Deve in primo luogo evidenziarsi che il testo della clausola – quale precisato da entrambe le
parti con le memorie- non contiene il riferimento a più esigenze organizzative ma alla unica

“esigenze eccezionali conseguenti alla fase di riorganizzazione, ivi ricom prendendo un più

RG 29573/2010

esigenza di

“sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei

processi di mobilità”.
Detta esigenza è ulteriormente specificata con il richiamo agli accordi collettivi

che

prevedevano il riposizionamento sul territorio delle risorse già in organico (accordi del 17, 18 e
23 ottobre , 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio,17 aprile, 30 luglio e 18 settembre
2002).
La Corte territoriale, nel ritenere che il richiamo agli accordi collettivi non era privo di rilievo

causale ( “Risultano pertanto pienamente specificate, sia pure indirettamente, le ragioni

tecnico organizzative che hanno portato all’assunzione dell’appellante con contratto di lavoro a
tempo determinato..

9

non è incorsa né nel denunziato vizio della motivazione né nella

violazione della norma di cui all’art. 1 co.2 D.Lvo 368/2001 (come vigente ratione temporis) :
la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che la specificazione delle
ragioni giustificatrici del termine può risultare dall’atto scritto anche indirettamente e “per
relationem”, con il richiamo ad altri testi accessibili alle parti, tra i quali gli accordi collettivi (ex

plurimis:

Cassazione civile, sez. lav., 13/01/2015, n. 343; 22/07/2014, n. 16635;

25/05/2012, n. 8286; 01/02/2010, n. 2279). La specificità non richiede, invece, la
individuazione nel contratto sottoscritto della esigenza relativa alla singola unità produttiva di
assegnazione del lavoratore, che attiene, piuttosto, al diverso ed ulteriore profilo della prova
del rapporto di derivazione causale tra la causale (specifica) indica ti% contratto e la singola
assunzione effettuata.
La decisione sul punto appare dunque conforme a diritto e correttamente motivata.

2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art.1 D.Lvo 368/2001- in

connessione con l’art. 2697 cc. – nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su
un punto controverso e decisivo, rilevando essere mancata la verifica in concreto da parte
della Corte territoriale, in conformità alle indicazioni di questa Corte (sentenze nnrr. 2379 e
10033/2010), del rapporto di derivazione della propria assunzione a termine – in ragione del
luogo della prestazione e delle mansioni- dalla causale indicata in contratto.
Il motivo è fondato.
L’ onere di specificare le ragioni del termine è invero direttamente funzionale alla verifica nel
caso concreto del rapporto di causalità tra le esigenze indicate in contratto e la specifica
necessità di assumere, con un contratto di lavoro a termine, proprio il lavoratore interessato.
Diversamente la specificazione della causale si tradurrebbe in una mera indicazione formale,
svincolata da ogni onere di pertinenza con il contratto concluso sicchè la previsione di
inefficacia della clausola in ipotesi di

omessa specificazione

risulterebbe priva di

ragionevolezza.

9\\K

(“Il richiamo di questi accordi non può intendersi inutile…9 e che esso conferiva specificità alla

RG 29573/2010

E’ evidente invece la finalità di consentire la obiettiva verificabilità- anche ex post- della
effettiva ricorrenza della esigenza dedotta a motivo della temporaneità della singola
assunzione operata .
La sentenza d’appello è così motivata:

“Il richiamo di questi accordi non può intendersi inutile, mentre la sua lettura evidenzia
appieno, nella attuazione dei nuovi processi produttivi, la carenza di lavoratori nelle attività
di recapito e di sportelleria, tanto da prevedere la necessità e la difficoltà di ricollocazione del

qualifiche proprie del personale in eccedenza e quelle richieste per le attività in parola” nonchè
l’opportunità di far “ricorso ad assunzioni di personale a tempo determinato al fine di garantire
il livello di qualità dei servizi, soprattutto nel settore del Recapito” ( vedansi le premesse
all’accordo del 18 ottobre 2001, in allegato 9 del fascicolo di parte convenuta nel primo grado
del giudizio).
Risultano pertanto pienamente specificate, sia pure indirettamente, le ragioni tecnico
organizzative che hanno portato all’assunzione dell’appellante con contratto di lavoro a tempo
determinato per Io svolgimento di mansioni e presso un’unità operativa scoperti a seguito dei
processi di riorganizzazione generale.”
La Corte territoriale non ha indicato le ragioni per le quali le esigenze dedotte nel contratto
avevano investito l’unità produttiva ed il profilo professionale a cui era stato addetto il
lavoratore: tale legame viene affermato soltanto in via assertiva poiché la Corte di merito fa
riferimento

“all’assunzione dell’appellante con contratto di lavoro a tempo determinato per lo

svolgimento di mansioni e presso un’unità operativa scoperti a seguito dei processi di
riorganizzazione generale’ quale conclusione di una premessa che investiva- piuttosto che il
tema in esame- quello della specificazione della causale nel contratto.
La sentenza deve essere dunque cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua
nella Corte d’Appello di Bari, perchè provveda a verificare, motivandolo, il rapporto di
pertinenza tra il contenuto degli accordi collettivi richiamati e la assunzione del BRAY.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese.

PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione
al motivo accolto e rinvia- anche per le spese- alla Corte d’Appello di Bari in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, 13.1.2016

personale in eccedenza verso le posizioni del Recapito, stante “la non fungibilità tra le

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