Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4293 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4293 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 210-2017 proposto da:
. \SSOCIAZIONE IPPICA ARAGORA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA
AURIThIA 407, presso lo studio dell’avvocato SINIONA
NIARTI.I.LO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI
CARIDI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
POIZTOGFIESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEUX)
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/02/2018

avverso la sentenza n. 3338/39/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA
di LATINA, depositata il 25/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 14 aprile 2016 la Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello
proposto dalla Associazione Ippica Aragom avverso la sentenza n.

22/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che ne
aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed
IVA 2006. La CTR osservava in particolare in ordine alla ripresa IVA
che le irregolarità contabili (mancata dichiarazione, mancate
registrazioni) riscontrate in sede di verifica basanti la pretesa creditoria
erariale de qua, non potevano considerarsi meramente formali, come
addotto dalla associazione contribuente, sicché la pretesa creditoria
stessa, per mancato riconoscimento della detrazione, doveva
considerarsi fondata.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’associazione

coithuc Aeclucendo

un

motivo unico.

Resiste con controricorso l’Agenzia, delle entrate.
I,a ricorrente successivamente ha depositato una memoria.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto la ricorrente si duole della violazione/falsa
applicazione di plurime disposizioni legislative interne e di
principi/norme di diritto eurounitario derivato, poiché la C -I’R ha
Ric. 2017 n. 00210 sez. MT – ud. 25-01-2018
-2-

MANZON.

ascritto valore sostanziale alle irregolarità contabili contestatile e quindi
negato il suo diritto alla detrazione dell’IVA nell’annualità fiscale
oggetto dell’atto impositivo impugnato.
La censura è infondata.
Va ribadito che:

comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo
di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni
periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va
riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato
tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel
giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di
controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla
detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso,
che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta,
assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U,
Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01);
-«In tema di IVA, è onere del contribuente dimostrare la ricorrenza dei
presupposti di cui all’art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, per accedere al regime della variazione in diminuzione
dell’imposta, tramite la corretta e completa registrazione delle
operazioni, da cui emerga inequivocabilmente la corrispondenza tra le
stesse, oppure, ove tale onere non possa essere così assolto, attraverso
altri mezzi di prova nel rispetto delle regole generali ed in particolare
dell’art. 2704 cod. civ., in forza del quale non è opponibile
all’Amministrazione finanziaria una scrittura privata priva di

Ric. 2017 n. 00210 sez. MT – ud. 25-01-2018
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-«La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto

sottoscrizione autenticata in data certa» (Sez. 5, Sentenza n. 8535 del
11/04/2014, Rv. 630118 -01);
-«In tema di IVA, per accedere al regime della variazione in
diminuzione è necessario effettuare la registrazione della variazione e
della relativa causa, ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. 26 ottobre

delle operazioni mediante l’indicazione di quei dati che risultino idonei
a collegarle, attraverso la dimostrazione dell’identità tra l’oggetto della
fattura e delle registrazioni originarie e l’oggetto della registrazione
della variazione, sì da palesare inequivocabilmente la corrispondenza
tra i due atti contabili» (Sez. 5, Sentenza n. 11396 del 03/06/2015, Rv.
635692 – 01).
La sentenza impugnata è pienamente conforme ai principi di diritto
espressi in tali arresti giurisprudenziali, avendo accertato in fatto che
non solo la dichiarazione IVA 2006 era stata omessa dall’associazione
contribuente, ma anche che la stessa non aveva effettuato i versamenti
trimestrali dell’imposta, così rendendo inapplicabile il regime agevolato
di cui alla legge 398/1991, né aveva regolarmente tenuto i registri
prescritti dal d.P.R. 633/1972 e correlativamente controprovato la
sussistenza delle condizioni sostanziali fondanti il diritto alla detrazione
IVA in contestazione, con particolare riguardo alle note di credito ex
art. 26, d.P.R. 633/1972.
Le ulteriori deduzioni di cui alla memoria depositata at gono
essenzialmente ai profili fattuali/meritali della controversia, che
tuttavia non possono essere oggetto di valutazione in questo giudizio,
secondo il consolidato principio di diritto che «Con la proposizione del
ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,
contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici
del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed
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1972, n. 633, ed è onere del contribuente dimostrare la corrispondenza

in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è
sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di
quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il
merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico
formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal

convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne
attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie,
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01).
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
PQNI
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 25 gennaio 2S18

Il I

giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio

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