Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4293 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 27347-2018 proposto da:

SIMA EDITH, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CARONCINI 51,

presso lo studio dell’avvocato LUCA SIMONETTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO SLATAPER;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 25/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 03/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ordinanza n. 25 depositata il 3.1.2018, questa Corte di cassazione, pur avendo accolto il ricorso proposto da Sima Edith avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia e, decidendo nel merito, accolto l’opposizione della predetta alle cartelle esattoriali, ha condannato “la ricorrente” al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio;

2. per la correzione di tale ordinanza ha proposto ricorso Sima Edith, chiedendo di correggere l’errore materiale e di sostituire, nel dispositivo dell’ordinanza, alla locuzione “la ricorrente”, quella corretta di “la resistente”, coincidente nel caso di specie con l’Inps;

3. con decreto del Presidente della Sesta Sezione Civile Lavoro in data 16.1.2019, rilevato che il ricorso in esame era stato notificato alla parte personalmente nel domicilio eletto, anzichè presso i procuratori costituiti, è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso presso i procuratori costituiti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del decreto medesimo;

4. in data 20.2.2019 è stato depositato il ricorso rinotificato per via telematica presso i procuratori costituiti per l’Inps;

5. l’Inps non ha svolto in questa sede attività difensiva;

6. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. la condanna, contenuta nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 25/2018, della “ricorrente” al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, integra un errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 c.p.c. ss.;

8. questa Corte ha chiarito (cfr. Cass. 12035/11; n. 15321/12; n. 668/19) che il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, difetto causato da mera svista o disattenzione e, come tale, rilevabile “ictu oculi”, e senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità;

9. nel caso di specie, lo stesso dispositivo contiene una statuizione di totale accoglimento del ricorso e, attraverso la decisione nel merito, anche di totale accoglimento dell’opposizione proposta dalla Sima avverso le cartelle esattoriali; ciò in perfetta aderenza alla motivazione della sentenza secondo cui “il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, e per l’effetto accoglie l’opposizione alle cartelle esattoriali; le spese del presente giudizio di cassazione e quelle relative al merito vengono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza”;

10. l’errore in oggetto non attiene al contenuto della decisione, non presuppone un’attività interpretativa del decisum ma è rilevabile dal tenore del dispositivo e dal confronto dello stesso con quanto statuito in motivazione; si tratta di un errore che appare ictu oculi quale frutto di una disattenzione nella redazione del dispositivo, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c.;

11. deve pertanto accogliersi il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale nel senso richiesto dalla ricorrente;

12. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura della procedura per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. ss., e art. 391-bis c.p.c., (cfr. da ult. Cass. S.U. n. 6336 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 25 depositata il 3.1.2018 dovendosi sostituire nel dispositivo dell’ordinanza alla locuzione “la ricorrente”, quella corretta di “la resistente”.

Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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